Furto aggravato dalla presenza di tre o più persone: necessita il contributo materiale di tutti? (di Riccardo Radi)

La Cassazione bacchetta la dottrina in tema di configurabilità dell’aggravante di cui all’articolo 625 n. 5 codice penale.

Con la sentenza n. 38992/2022 depositata il 14 ottobre 2022 la quinta sezione penale della Suprema Corte rileva che deve essere disattesa la tesi di origine dottrinale per cui, ai fini dell’integrazione dell’aggravante speciale del numero delle persone prevista dall’art. 625, n. 5) c.p., sarebbe necessario che ognuno degli agenti partecipi all’esecuzione materiale del furto.

In tal modo – osservano i giudici di legittimità – si finisce per far perdere di significato all’elemento specializzante evocato in altre fattispecie aggravanti come quella di cui all’art. 628 comma 3 n. 1 c.p., ossia quello dell’azione condotta da più persone riunite, che effettivamente implica che il numero minimo di agenti richiesto per la configurabilità della circostanza sia presente nel luogo di consumazione del reato e concorra nella sua esecuzione materiale (Sez. 5, Sentenza n. 27650 del 07/06/2019, Rv. 276896; Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Rv. 250169; Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Rv. 173845).

Né la differenza lessicale con la formula utilizzata nell’analoga aggravante comune contemplata dall’art. 112 c.p. assume la valenza discriminante che il ricorrente gli attribuisce, giacché anche il concorrente morale nel reato commette il fatto, mentre il concorrente materiale può anche non realizzare la condotta tipica, ossia quella di sottrazione.

Appare dunque ultroneo limitare l’operatività della fattispecie di cui si tratta all’ipotesi in cui i tre o più autori siano concorsi materialmente nella consumazione del furto, tanto più che la ratio dell’aggravante si identifica nella maggior pericolosità, capacità criminale ed efficacia rivelata dagli agenti nel realizzare un’impresa criminosa organizzata.

Ne consegue che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante stabilire quale sia stato il ruolo effettivamente svolto da ognuna delle concorrenti nell’esecuzione materiale del furto, desumendo invece in maniera logica la loro partecipazione al reato da una serie di elementi fattuali.

Ne consegue il seguente principio di diritto: la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall’art. 625 n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite, e quindi può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo del fatto, posto che la ragione dell’aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite sia nel caso in cui l’impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato (Sez. 2, n. 10118 del 18/02/1986, Rv. 17384501; Sez. 5, n. 13566 del 09/03/2011, Rv. 25016901).