
Massima
“Se è vero che le cautele accessorie relative all’applicazione di strumenti di controllo elettronico non rassicurano circa l’inosservanza delle prescrizioni, essendo dirette a verificare il mero allontanamento dal luogo della custodia, occorre considerare come, ai fini della scelta della misura, l’esatta osservanza delle prescrizioni, circostanza che invece rassicura circa il contenimento del pericolo, è affidata alla capacità di autocontrollo dell’indagato, che può essere posta in discussione, con adeguata e logica motivazione, soltanto al cospetto di elementi specifici che depongano per una predisposizione alla violazione delle prescrizioni, fermo restando che il rispetto delle prescrizioni stesse è anche affidato ai controlli di polizia giudiziaria in grado di rilevare, se del caso, le relative violazioni, cosicché – allorquando l’indagato si trovi, agli arresti domiciliari e non risultino violazioni delle prescrizioni – la motivazione, fatta eccezione per i reati governati dalle presunzioni cautelari, con la quale è disposta la misura della custodia cautelare in carcere deve essere particolarmente rigorosa e non può essere corroborata da supposizioni o ipotesi astratte, incorrendo, in tali casi, l’ordinanza cautelare nel vizio di manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato“.
Vicenda
MFP è indagato per il reato di frode fiscale realizzato attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Il PM chiede la sua sottoposizione alla misura cautelare della custodia in carcere ma il GIP la respinge.
Si rivolge allora al tribunale del riesame in funzione di giudice dell’appello cautelare il quale accoglie la sua impugnazione ed emette la misura negata dal GIP.
La difesa di MFC ricorre per cassazione contro l’ordinanza del TDR.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato trattato dalla terza sezione penale che lo definisce con la sentenza n. 34631/2022 (udienza del 7 giugno 2022).
Il collegio di legittimità ritiene fondato uno solo dei motivi di ricorso, precisamente quello che denuncia un vizio di motivazione circa i criteri adottati per la scelta della misura.
Questi i passaggi salienti della decisione:
“il Tribunale ha affermato che, avuto riguardo all’intensità dei pericula libertatis l’unica misura idonea alla sua tutela fosse quella della custodia in carcere, e non misure meno afflittive; in particolare non è apparsa adeguata la misura degli arresti domiciliari (ed a maggior ragione le altre misure meno afflittive) poiché essa, quand’anche la sua esecuzione fosse accompagnata da strumentazione elettronica di controllo (che come noto è utile solo a segnalare un allontanamento già avvenuto), non sarebbe idonea ad assicurare le indicate esigenze di cautela e, in particolare, a garantire che il ricorrente non approfitti dei sostanziali margini di libertà ad essa connaturali per proseguire, anche trasgredendo le prescrizioni fondamentali, la sua illecita attività o comunque per non disperdere i contatti necessari per poterla riprendere in tempi migliori anche in considerazione della gravità ed abitualità delle condotte, dei precedenti penali e della contiguità del ricorrente agli ambienti delinquenziali”.
“Si tratta […] di mere asserzioni che rafforzano il convincimento circa la sussistenza del pericolo di ripetizione criminosa specifica e la necessità che solo le misure custodiali (non anche quelle non custodiali) siano idonee a fronteggiare il pericolo cautelare ma non affrontano la questione circa l’adeguatezza della misura di massimo rigore che è giustificata sulla base di presunzioni le quali, in relazione al titolo di reato posto a fondamento della cautela, non sono predicabili. Se è vero che le cautele accessorie relative all’applicazione di strumenti di controllo elettronico non rassicurano circa l’inosservanza delle prescrizioni, essendo dirette a verificare il mero allontanamento dal luogo della custodia, occorre considerare come, ai fini della scelta della misura, l’esatta osservanza delle prescrizioni, circostanza che invece rassicura circa il contenimento del pericolo, è affidata alla capacità di autocontrollo dell’indagato, che può essere posta in discussione, con adeguata e logica motivazione, soltanto al cospetto di elementi specifici che depongano per una predisposizione alla violazione delle prescrizioni, fermo restando che il rispetto delle prescrizioni stesse è anche affidato ai controlli di polizia giudiziaria in grado di rilevare, se del caso, le relative violazioni, cosicché – allorquando l’indagato si trovi, per altra causa o per altro titolo, come nel caso in esame, agli arresti domiciliari e non risultino violazioni delle prescrizioni – la motivazione, fatta eccezione per i reati, diversi da quello in esame, governati dalle presunzioni cautelari, con la quale è disposta la misura della custodia cautelare in carcere deve essere particolarmente rigorosa e non può essere corroborata, come nel caso di specie, da supposizioni o ipotesi astratte, incorrendo, in tali casi, l’ordinanza cautelare nel vizio di manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato”.
In coerenza a queste argomentazioni, l’ordinanza del TDR è stata annullata con rinvio, limitatamente alla scelta della misura.

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