Patteggiamento e sospensione condizionale della pena: il giudice non può travalicare l’accordo delle parti (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 38348 depositata l’11 ottobre 2022 ha esaminato la questione relativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in un patteggiamento e il rapporto negoziale tra le parti.

La Suprema Corte rileva che nel caso esaminato, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena il G.i.p. ha unilateralmente modificato i termini dell’accordo convenuto tra le parti.

L’esame del fascicolo processuale evidenza, infatti, che nel corso dell’udienza del 29 novembre 2021 il difensore dell’imputato B. chiedeva a verbale la concessione del beneficio della sospensione condizionale, ad implicita conferma di non averla chiesta in precedenza, mentre il PM precisava che il proprio consenso non si estendeva al beneficio da ultimo richiesto.

L’accordo non contemplava, dunque, la concessione del beneficio.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata sul punto nei confronti di R. B., conformemente al principio stabilito dalla unanime giurisprudenza di questa Corte di legittimità, a mente del quale in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in forza del rapporto negoziale che legittima la sentenza, soltanto se faccia parte integrante dell’accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, in quanto la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto ed il beneficio non può essere accordato d’ufficio (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Rv. 277610, conf. tra molte Sez. 4, n. 34352 del 13/05/2003, Rv. 228309; Sez. 5, n. 4121 del 23/06/1998, Rv. 211506; Sez. 6, n. 7109 del 09/06/1997, Rv. 208236; Sez. 4, n. 4030 del 06/12/1995, dep. 1996, Rv. 203310).

L’annullamento senza rinvio comporta, anche, l’eliminazione del beneficio ai sensi dell’art. 620, lett. I) cod. proc. pen.