
Il tentativo del legale di esercitare la professione forense nonostante la radiazione utilizzando il titolo di “advocat” viene stigmatizzato duramente dalla Suprema Corte.
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 38986 del 14 ottobre 2022 nega le attenuanti e la sospensione condizionale della pena in quanto il “tentativo malizioso” di aggirare le regole è compiuto da chi conosce le norme professionali e denota una particolare gravità della condotta.
Compie esercizio abusivo della professione il legale radiato che difende la causa al tribunale qualificandosi negli atti come advocat: il titolo abilitativo conseguito in Spagna, e astrattamente valido in Italia, non risulta spendibile a causa del provvedimento inflittogli dal Consiglio dell’Ordine.
Diventa definitiva la condanna di un anno e due mesi di reclusione inflitta al professionista per i reati ex articoli 348 e 495 Cp: si presenta all’udienza qualificandosi come “advocat” quale sostituto del patrocinante di parte ricorrente e dichiara falsamente in udienza di essere un avvocato in sostituzione del dominus della causa.
In seguito, probabilmente grazie a un esposto del cliente, si scopre che l’interessato risulta radiato dal registro dei praticanti.
La legge 31/1982 stabilisce che nell’esercizio dell’attività professionale gli avvocati abilitati alla professione nei Paesi dell’Unione europea sono soggetti «al potere dell’Ordine competente per territorio». Secondo la difesa l’espressione non individua necessariamente il Consiglio dell’Ordine italiano come deputato a irrogare la sanzione disciplinare, mentre ben potrebbe essere titolato l’omologo organismo di Barcellona, la città spagnola dove il professionista ha conseguito il titolo di advocat.
Gli Ermellini, ritengono che la soggezione al potere disciplinare del Coa italico implichi che la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio dell’Ordine abbia effetti anche sul titolo abilitativo conseguito nel Regno iberico.

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