
Vicenda
MDB è indagato per i reati di cui agli artt. 640-bis c.p. e 28, commi 2 e 3, DL n. 4/2019 convertito nella L. n. 26/2019 per avere omesso, nella richiesta intesa a ottenere il cosiddetto reddito di cittadinanza, di comunicare che, con sentenza definitiva, gli era stata applicata la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici per anni, circostanza ostativa all’ottenimento del sussidio.
Il GIP, su richiesta del PM, dispone nei suoi confronti un sequestro preventivo poi confermato dal tribunale del riesame.
Il difensore di MDB ricorre per cassazione.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è trattato dalla seconda sezione penale ed è definito con la sentenza n. 38383/2022 (udienza del 5 luglio 2022).
Queste le parti cruciali della motivazione:
“Secondo l’ordinanza impugnata, “la circostanza che il reddito di cittadinanza costituisca una prestazione a carattere assistenziale, finalizzata a soddisfare primarie esigenze di vita, sotto tale aspetto diversa quindi rispetto ad attribuzioni di maggiore consistenza come stipendi e pensioni, non esclude che il condannato ne possa essere privato, anzi induce a ritenere che, a maggior ragione, il sussidio debba essere ricompreso tra le prestazioni revocabili in seguito ad applicazione di pena accessoria”. Così opinando, il Tribunale si è discostato dal parere espresso sulla questione, nel giugno 2020, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (e, in particolare, dal capo dell’ufficio legislativo), su espressa richiesta dell’I.N.P.S., parere invocato dalla difesa a sostegno della legittimità della richiesta e della concessione del beneficio”.
“Ritiene il Collegio, per contro, che le argomentazioni espresse nel suddetto parere, fatte proprie dalla difesa, siano condivisibili. La natura afflittiva delle pene accessorie impone una interpretazione letterale delle relative norme, nel rispetto del principio di tassatività delle sanzioni penali, cosicché già risulta dubbio che il beneficio economico di cui si tratta sia ricompreso nella nozione di «assegni», considerato che esso viene erogato attraverso la “Carta Rdc” (art. 5, comma 6, della legge n. 26 del 2019), caratterizzata dalla prevalente finalità di soddisfazione di bisogni primari mediante la copertura delle spese di acquisto. Il reddito di cittadinanza, inoltre, ha natura e funzione ibride, come si evince dallo stesso incipit della legge (art. 1, comma 1), là dove viene definito quale «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro». Infine, come si è visto, la legge (art. 2, comma 1, lett. c -bis) prevede casi specifici ostativi all’ammissione al beneficio, legati alla commissione di gravi reati, sopra indicati, e all’epoca della pronuncia della sentenza definitiva, che deve essere intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta. Si può con fondamento ritenere, pertanto, che con questa disposizione il legislatore abbia derogato alla previsione generale dell’art. 28, secondo comma, cod. pen., come la stessa norma consente, là dove stabilisce che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il condannato di una serie di diritti, «salvo che dalla legge sia altrimenti disposto». Manca, dunque, il fumus del reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti di MDB, che il Tribunale ha ritenuto sussistente in ragione di una non condivisibile lettura delle norme sopra richiamate. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata e dello stesso decreto di sequestro, relativamente alla posizione di questo ricorrente”.
Massima
“La condanna definitiva alla pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici non priva il condannato del diritto alla percezione del reddito di cittadinanza, posto che esso non è ricompreso nella nozione di “assegni… a carico dello Stato”, di cui quest’ultimo è privato ex art. 28, comma secondo, n. 5 cod. pen. e che la preclusione alla sua percezione è espressamente prevista dall’art. 2, comma 1, lett. c-bis), d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in casi specifici, legati alla precedente condanna per reati ostativi, divenuta definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta”.

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