L’appello secondo la riforma Cartabia: prospettive e rischi

È ormai imminente l’entrata in vigore della nuova giustizia penale disegnata dalla riforma Cartabia.

Tra le questioni nevralgiche su cui si misurerà la sua capacità di assicurare un soddisfacente equilibrio tra garanzie del giusto processo ed efficienza produttiva spiccano le modifiche al sistema delle impugnazioni.

Ha cominciato a parlarne Riccardo Radi (qui il link) e oggi continuo io.

In tema di appello si segnalano due modifiche destinate ad avere un notevole impatto sull’ordinaria fisiologia di questo mezzo di impugnazione.

La prima (prevista dall’art. 1, comma 13, lett. i) della Legge delega n. 134/2021 e attuata dall’art. 33, comma 1, lett. d) del decreto legislativo che sta per entrare in vigore) prende corpo nel nuovo comma 1-bis innestato nell’art. 581 c.p.p.

Si legge in tale comma che “L’appello è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione.

Si estende in tal modo anche all’appello il vizio di “aspecificità” finora limitato al ricorso per cassazione.

Chiunque abbia conoscenza degli indirizzi della Suprema Corte sa che da anni ben sette ricorsi su dieci sono dichiarati inammissibili e che l’aspecificità è tra le cause più frequenti di tale sanzione.

Se poi si analizzassero una per una le decisioni in tema, si rimarrebbe sorpresi dalla quantità degli oneri dimostrativi che i giudici di legittimità addossano ai ricorrenti e che, ove non puntualmente soddisfatti, provocano l’inammissibilità.

Un esempio per tutti: secondo Cass. Pen., Sez. 7^, sentenza n. 21434/2021, “nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti la nullità di un atto, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza“, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento […] ciò perché il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente la nullità dell’atto o l’inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto “criterio di resistenza”, applicabile anche nel giudizio di legittimità”.

È chiaro allora che, se lo stesso percorso di guerra venisse imposto agli appellanti, sarebbe assai alto il rischio di trasformare l’appello da giudizio sul fatto a giudizio sull’atto (di impugnazione) e così ridurre drasticamente le opportunità di una revisione nel merito, anche se fondata.

L’UCPI, in un documento diffuso il 16 luglio 2021, allegato in calce al post, ha espresso proprio questo tipo di preoccupazioni.

Il rischio potenziale è ancora più preoccupante se si considera l’obiettivo primario della Legge 134, cioè la riduzione di almeno un quarto dell’attuale durata media dei processi penali. È chiaro che, ove gli si attribuisse un peso preponderante rispetto agli altri parametri, l’aumento delle dichiarazioni di inammissibilità in appello sarebbe un ottimo grimaldello per contribuire efficacemente alla sua realizzazione.

La seconda modifica di rilievo (prevista dall’art. 1, comma 13, lett. g) della Legge delega e attuato dall’art. 34, comma 1, lett. c) del decreto legislativo) è stata realizzata attraverso l’innesto nel codice di rito del nuovo art. 598-bis, rubricato “Decisioni in camera di consiglio senza la presenza delle parti”.

Questa è la sua formulazione letterale:

1. Salvo quanto previsto nei commi da 2 a 4 o da altre particolari disposizioni di legge, la corte provvede sull’appello in camera di consiglio, giudicando sui motivi, sulle richieste e sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell’udienza, il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso in seguito alla camera di consiglio è immediatamente depositato in cancelleria. Il deposito della sentenza equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545.

2. L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori. 3. La corte può disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti per la rilevanza delle questioni sottoposte al suo esame, con provvedimento nel quale è indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che ne sia stato dato avviso con il decreto di citazione di cui all’articolo 601.

4. La corte, in ogni caso, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale a norma dell’articolo 603, comma 5.”.

In sostanza, il rito camerale non partecipato diventa il metodo ordinario di svolgimento dell’appello

ma l’appellante e in ogni caso l’imputato e il suo difensore hanno la facoltà di chiedere ed ottenere la partecipazione all’udienza.

Questo nuovo standard, se utilizzato diffusamente, comporterà probabilmente una riduzione dei tempi medi di definizione dei giudizi di secondo grado ma – è questo il punto cruciale – imporrà sicuramente un prezzo significativo proprio alla parte le cui garanzie dovrebbero essere rispettate.

Si consideri che, già nell’attuale regime normativo, è emersa talvolta la prassi (esistono casi venuti alla luce e documentati nei distretti giudiziari di Venezia e Napoli), a cura dei giudici relatori dei collegi d’appello, di predisporre prima dell’udienza bozze identiche o simili al dispositivo di una sentenza. Come è comprensibile, i difensori degli imputati, venuti a conoscenza della circostanza, hanno vivacemente protestato e alla loro reazione è seguita la sostituzione dei relatori. Ciò nondimeno, i dirigenti degli uffici giudiziari interessati cui competono poteri di organizzazione e vigilanza hanno invariabilmente negato o minimizzato la portata della prassi, sostenendo che gli schemi di dispositivo sarebbero legittimati da linee guida del CSM o protocolli d’intesa stipulati dalla Corte di cassazione e, ove diffusi, consentirebbero un significativo aumento della produttività delle corti di secondo grado.

È assai verosimile che questa tendenza si accentuerebbe a dismisura se i collegi d’appello, isolati dalle parti nel momento conclusivo del giudizio, sentissero di poter decidere in solitudine.

Proprio per questo è probabile che i difensori degli imputati, accettando il rischio di indispettire i giudici d’appello, chiederanno sistematicamente di essere presenti in udienza, con ciò riducendo al lumicino i vantaggi che il legislatore si attende dalla loro assenza, e i collegi e i loro presidenti tenderanno a loro volta a restringere lo spazio difensivo perché solo così potranno aumentare il numero di giudizi per udienza.

E dunque contraddittori ridotti all’osso, efficientismo anziché efficienza, garanzie difensive sempre più ridotte a pure petizioni di principio.

Non sembra proprio un grande affare.

Poi, certo, tutto è possibile e magari si formeranno prassi virtuose capaci di minimizzare i rischi insiti nella nuova disciplina dell’appello e di creare un punto di equilibrio che dovrà essere necessariamente legato ad una nuova e più avanzata sensibilità verso le esigenze difensive, anche quando comportino nuovi accertamenti e l’allungamento giustificato dei tempi di definizione.

In altri termini, il successo della riforma sarà necessariamente legato alla certezza della difesa di non essere vittime del gioco delle tre carte da parte degli altri due protagonisti della triade classica del giudizio.

Si vedrà.