La Cassazione indica le coordinate del sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato (di Riccardo Radi)

La croce e delizia degli avvocati: la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione prevista dall’articolo 606 lettera e) codice procedura penale.

La cassazione sezione 4 con la sentenza numero 38010 depositata il 7 ottobre 2022 ha esaminato la questione del vizio di motivazione del provvedimento impugnato.

Il procedimento ha ad oggetto un fatto banale e molto usuale nelle aule di giustizia, una ipotesi di furto di cellulare.

Il ricorrente condannato in primo e in secondo grado impugna deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, poiché l’unico elemento a fondamento dell’ipotesi accusatoria è l’inserimento nel cellulare di una scheda telefonica intestata al ricorrente, senza che sia stato reperito un contratto o un modulo di attivazione di tale scheda, senza il quale non è possibile riferire la scheda telefonica al ricorrente, considerato il dilagante fenomeno delle schede fittiziamente intestate. È stato inoltre trascurato l’esito negativo della perquisizione domiciliare e veicolare.

Viene inoltre in rilievo la mancata acquisizione dei tabulati telefonici, non trasmessi dalla Questura competente, dai quali avrebbero potuto evincersi i luoghi frequentati dal soggetto entrato in possesso del cellulare di proprietà della persona offesa nonché i numeri telefonici delle persone che entravano in contatto con la predetta utenza. 

Gli Ermellini hanno premesso che in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre (Sez. U,13-12-1995, Rv. 203428).

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto essere volto a verificare che quest’ultima:

a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia “manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero sia esente da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”, indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).

Nel caso in disamina, l’apparato concettuale posto a base della sentenza impugnata non è esente da vizi, non evincendosi con chiarezza sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito siano pervenuti all’asserto relativo alla sussistenza di un sostrato probatorio idoneo a valicare la soglia del ragionevole dubbio e a supportare adeguatamente la declaratoria di responsabilità.

La Corte territoriale si è infatti limitata a rilevare come, nei giorni successivi alla consumazione del furto, nel telefono sottratto alla persona offesa fosse stata inserita una sim card che da successivi accertamenti investigativi risultò attivata a nome dell’imputato S. G.

L’apparato giustificativo del decisum non può però ridursi alla semplice riproduzione delle risultanze acquisite, dovendo il giudice elaborare sotto il profilo logico il materiale probatorio disponibile e dare puntuale risposta alle argomentazioni difensive (Sez. 6, n. 34042 del 11-2-2008).

In questa prospettiva, non può non rilevarsi come difetti una adeguata disamina della tematica relativa alla sussistenza o meno di elementi di verifica dell’asserto secondo cui era stato effettivamente l’imputato ad attivare la sim-card in esame.

Al riguardo, il giudice a quo, pur dando atto della circostanza che il provider avesse fornito risposta negativa alle richieste rivoltele, attestando la mancata archiviazione del modulo di attivazione del numero in esame, illogicamente ha ritenuto che tale circostanza escludesse soltanto l’inserimento in archivio della relativa pratica, senza considerare che ciò precludeva la possibilità di verificare se colui che aveva chiesto l’attivazione della scheda avesse o meno presentato un documento di identità – e nell’affermativa quale – , di rilevarne gli estremi, di verificare la sottoscrizione del modulo, con la conseguente possibilità di disporre accertamenti su di essa, e di effettuare ogni altro controllo utile.

Viceversa dall’apparato argomentativo della pronuncia in commento non si evince che il giudice a quo si sia posto il problema di verificare l’identità di colui che aveva attivato la sim card in disamina, essendosi limitata la Corte d’appello a liquidare la questione con la semplice affermazione che “per l’attivazione di una scheda telefonica occorre presentare un documento di identità e fornire all’operatore i propri dati personali”, del tutto avulsa dal caso di specie, nel quale, sulla base di quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, nessuna verifica è stata effettuata al riguardo. Tanto più che il giudice espressamente afferma che nessun controllo era stato effettuato nemmeno sui numeri entrati in contatto con quello attivato e dunque ammette che la verifica se si trattasse o meno di numeri riconducibili a persone che avevano rapporti con l’imputato non era stata effettuata.

Del tutto apoditticamente poi il giudice a quo afferma l’irrilevanza delle discrepanze sull’effettiva residenza dell’imputato e dei risultati negativi delle perquisizioni effettuate nell’abitazione e all’interno dell’autovettura a lui in uso, senza per nulla spiegare le ragioni di tale asserita irrilevanza. Né emerge dalla motivazione della pronuncia impugnata che la Corte d’appello si sia interrogata sull’intrinseca verosimiglianza della prospettazione secondo la quale un soggetto prima rubi un telefono e poi vi inserisca una scheda telefonica a lui intestata, con la pressoché totale certezza di essere scoperto.

La Corte territoriale avrebbe quindi dovuto chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibile la prospettazione difensiva secondo la quale non vi erano prove sufficienti che fosse stato proprio l’imputato ad attivare l’utenza in questione.

Questa prospettazione era perfettamente in linea con le risultanze acquisite ed enucleabili dalla trama motivazionale della pronuncia in disamina, in ordine alla mancata acquisizione del modulo di attivazione, alla mancata verifica sui numeri entrati in contatto con l’utenza attivata e all’esito negativo della perquisizione locale e veicolare espletata.

Qualora dunque la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente, dimostrandone in modo rigoroso l’inattendibilità, attraverso un adeguato apparato argomentativo.

Più in generale, occorre osservare come il giudice sia tenuto ad interrogarsi in merito alla solidità della piattaforma probatoria a sostegno della declaratoria di responsabilità ed alla implausibilità di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria.

La regola di giudizio compendiata nella formula dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” impone infatti al giudicante l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria, volto a superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima (Sez. 1, n.4111 del 24-10-2011, Rv. 251507).

Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità, in conformità al canone dell’«oltre il ragionevole dubbio», soltanto qualora la ricostruzione fattuale a fondamento della pronuncia giudiziale espunga dallo spettro valutativo soltanto eventualità remote, astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e dell’ordinaria razionalità umana (Sez. 1 n. 17921 del 3-3-2010, Rv. 247449; Sez. 1 n. 23813 del 8-5-2009, Rv. 243801; Sez. 1, n. 31456 del 21-5-2008, Rv. 240763).

La condanna al di là di ogni ragionevole dubbio implica che siano individuati gli elementi di conferma della prospettazione fattuale accolta (Sez. 4, n.30862 del 17-6-2011, Rv. 250903; Sez. 4, n. 48320 del 12-11-2009, Rv. 245879).

Obbligo che, nel caso sub iudice , non può dirsi adempiuto dalla Corte d’appello, che si è trincerata dietro l’apodittica affermazione secondo cui l’intestazione della scheda era un dato probatorio “certo, decisivo, incontrovertibile e insuscettibile di equivoci”, addirittura ponendo a carico della difesa l’assolvimento dell’onere di dare “prova, con elementi concreti e convincenti, che un altro soggetto avesse attivato la sim-card all’insaputa dell’odierno imputato”, con evidente inversione dell’onere della prova.

Viceversa, il giudice di merito avrebbe dovuto chiedersi se le risultanze processuali, valutate non in modo parcellizzato ma in una prospettiva unitaria e globale, potessero essere ordinate in una costruzione razionale e coerente, di spessore tale da prevalere sulla versione difensiva e da approdare sul solido terreno della verità processuale (Cass., 25-6-1996, Rv. 206131).

Non può pertanto affermarsi che i giudici di secondo grado abbiano preso adeguatamente in esame tutte le deduzioni difensive né che siano pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico immune da vizi, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto esenti da connotati di contraddittorietà o di manifesta illogicità e di un apparato logico coerente con una esauriente analisi delle risultanze agli atti (Sez. U, 25-11-1995, Facchini, Rv. 203767).