Rubare all’interno di un camper può configurare il furto in abitazione (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 37878 depositata il 6 ottobre 2022 ha esaminato la questione relativa alla configurabilità del furto in abitazione (articolo 624-bis c.p.) nel caso di ruberie all’interno di un camper.

I giudici di legittimità hanno ricordato che ai fini della configurabilità del furto in abitazione, di cui all’art. 624-bis cod. pen., costituisce luogo di privata dimora qualsiasi luogo, che abbia le “caratteristiche” dell’abitazione (in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto) e che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, in modo riservato ed al riparo da intrusioni altrui (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076, in motivazione, con riferimento alla definizione del concetto di privata dimora).

Il provvedimento di merito ha fatto buon governo del principio di diritto suindicato, secondo il quale l’espressione contenuta nell’art. 624-bis cod. pen. in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte, a privata dimora va riferita ad un luogo che sia stato funzionalmente destinato, in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico, allo svolgimento di atti della vita privata, seppur non solo della vita familiare e intima.

In tale ambito, dunque, devono essere considerati compresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, assumano, comunque, caratteristiche d’intimità e riservatezza.

L’estensione dell’ambito di applicabilità dell’art. 624-bis cod. pen., anche a luoghi diversi dall’abitazione in senso stretto deriva dall’esigenza di superare le incertezze manifestatesi in giurisprudenza, in ordine alla definizione della nozione di abitazione e, comunque, dalla necessità di tutela dell’individuo anche nel caso in cui compia atti della vita privata al di fuori dell’abitazione, sempre che si tratti di luoghi che ne conservino le caratteristiche, in termini di riservatezza e, conseguentemente, di non accessibilità, da parte di terzi, senza il consenso dell’avente diritto.

È stato inoltre affermato, in sede di legittimità, proprio con riferimento al reato di furto commesso in un camper, che detto mezzo di trasporto non può essere considerato, di per sé, luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora solo in quanto idoneo strutturalmente a svolgere una funzione abitativa, oltre a quella di mera locomozione (in quanto “casa mobile”).

Si è, invece, affermato che occorre, piuttosto, accertare, in sede di merito, che, in concreto, in detto mezzo siano state espletate attività tipiche della vita privata, diverse dalla sua mera utilizzazione come mezzo di locomozione (Sez. 5, n. 38236 del 19/02/2016, Rv. 267908 – 01).

Orbene nel caso in esame emerge, che il camper era utilizzato dalle persone offese nel corso di una vacanza e da ciò il giudice di merito ha dedotto l’utilizzo dello stesso quale “casa mobile”, e quindi destinato a luogo di privata dimora, prima ancora che, per le sue caratteristiche, mezzo di locomozione, destinazione concorrente e non preclusiva della prima.

Cosicché è del tutto irrilevante, una volta accertata la funzione di privata dimora, la circostanza che, in quello specifico contesto storico, il camper fungesse (anche) da mezzo di locomozione.

Ritenere il contrario, sposterebbe il baricentro della previsione normativa dal luogo del commesso reato al momento della consumazione, conducendo ad una “tutela ad intermittenza” incompatibile con lo stesso concetto di privata dimora (Sez. 5, n. 428 del 30/06/2015, dep. 2016, Rv. 265694).