Patteggiamento formulato nel corso delle indagini: la sentenza de plano senza fissazione udienza è nulla ma a condizione che … (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 37720 depositata il 5 ottobre 2022 ha esaminato la questione relativa alla nullità della sentenza che accoglie la richiesta di patteggiamento formulata nel corso delle indagini preliminari senza previa celebrazione di apposita udienza.

La Suprema Corte ha stabilito che è affetta da nullità di ordine generale a norma dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma la parte interessata deve dimostrare di avere interesse specifico a eccepire la suddetta nullità o di aver subito un pregiudizio effettivo per effetto della mancata fissazione dell’udienza camerale

Gli artt. 447 e 448 cod. proc. pen., infatti, espressamente prevedono la celebrazione di apposita udienza camerale per la decisione sulla richiesta di patteggiamento formulata nel corso delle indagini preliminari.

L’art. 447 cod. proc. pen. sancisce, infatti, al primo comma, che, nel caso di richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. avanzata nel corso delle indagini preliminari congiuntamente o comunque con il consenso scritto dell’altra parte, il giudice «fissa, con decreto in calce alla richiesta, l’udienza per la decisione» (comma 1).

Il medesimo art. 447, al secondo comma, prevede che «Nell’udienza il pubblico ministero ed il difensore sono sentiti se compaiono».

L’art. 448, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., a sua volta, dispone che «Nell’udienza prevista dall’art. 447, nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall’art. 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza».

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, sull’istanza dì patteggiamento avanzata in sede di indagini preliminari, anche se presentata congiuntamente dalle parti, il giudice non può provvedere de plano o comunque in assenza della notifica della data fissata per l’udienza camerale per la decisione e, pertanto, l’omesso svolgimento dell’udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, deducibile nei termini di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (così Sez. 1, n. 804 del 15/12/2004, dep. 2005, Rv. 231095; Sez. 1, n. 11214 del 04/10/1994, Rv. 199627 – 01; Sez. 6, n. 344 del 29/11/1999, dep. 2000, Rv. 216831, ma anche, implicitamente, in motivazione, Sez. 3, n. 19744 del 19/04/2011, Rv. 250014) e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 178, lett. b) e c), dello stesso codice (Sez. 1, n. 3955 del 27/09/1994, Rv. 199602 – 01).

Tuttavia, secondo le medesime decisioni, tale nullità è sanabile, atteso che, a norma dell’art. 447, comma 2, cod. proc. pen., la presenza delle parti in udienza non è obbligatoria (così, per questa osservazione, in particolare, Sez. 6, n. 344 del 2000, cit.).

Inoltre, plurime pronunce precisano che tale nullità dì natura intermedia non può essere eccepita dall’imputato o dal difensore se la sentenza ha applicato la pena nei termini indicati dalle parti, perché gli stessi non avrebbero alcun interesse in proposito, siccome l’accordo ex art. 444 cod. proc. pen., una volta concluso, non è più revocabile o modificabile dalle parti (così, specificamente, Sez. 3, n. 19744 del 2011, cit., e Sez. 6, n. 344 del 2000, cit.).

Una pronuncia più recente ha, peraltro, rilevato che è configurabile l’interesse dell’imputato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento emessa de plano, anziché previa fissazione dì udienza, anche nel caso di applicazione della pena nei termini esattamente indicati dalle parti, qualora quest’ultimo rappresenti uno specifico interesse al contraddittorio davanti al giudice di merito al fine dì argomentare le proprie richieste di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23049 del 04/04/2017, Rv. 270034 – 01).

Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non ha allegato o tanto meno dimostrato di avere interesse specifico a eccepire la suddetta nullità o di aver subito alcun pregiudizio effettivo per effetto della mancata fissazione dell’udienza camerale e, dunque, l’eventuale annullamento della sentenza impugnata non sortirebbe per l’imputato alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.

Dalla sentenza e dalla richiesta di applicazione di pena depositata dal difensore dell’imputato risulta, infatti, che il B. è reo confesso e che la qualificazione delle condotte contestate ai sensi del primo comma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 non è stata contestata.

Il ricorso, per le ragioni esposte, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma senza condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stante la nullità posta in essere dal Giudice per le indagini preliminari.

Il ricorrente, pertanto, ha agito senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», secondo quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186 e dalle Sez. U, n. 43055 del 20/09/2010, Rv. 248380.