
Con l’ordinanza n. 208/2022 (allegata in calce al post) la Corte costituzionale (presidente Sciarra, relatore Modugno, udienza del 12 settembre 2022) ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (CSM) in conseguenza della deliberazione della Camera dei Deputati del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A) che ha negato l’autorizzazione all’utilizzo di captazioni informatiche nell’ambito del giudizio davanti alla medesima sezione nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri.
Le parti virgolettate in corsivo sono tratte testualmente dalla predetta ordinanza.
Per una riassunzione dei fatti che hanno portato la Camera dei Deputati a negare l’autorizzazione, mi sia consentito di rinviare al mio scritto “Palamara e il deputato Ferri”, pubblicato su Filodiritto il 14 gennaio 2022 e consultabile a questo link.
Presupposti dell’ordinanza – ricorso della sezione disciplinare del CSM
Nel corso di un procedimento disciplinare in corso di trattazione nei confronti di Cosimo Ferri, magistrato collocato fuori ruolo ed in aspettativa per mandato parlamentare, la sezione disciplinare ha chiesto alla Camera dei Deputati l’autorizzazione all’utilizzo delle captazioni informatiche dei giorni 9, 21, 28 e 29 maggio 2019, acquisite nell’ambito delle indagini penali a carico del dott. Luca Palamara, assumendo trattarsi di captazioni acquisite casualmente in conseguenza attraverso il controllo dell’utenza del magistrato Luca Palamara.
La Camera dei deputati ha però negato l’autorizzazione, sul presupposto che le captazioni fossero invece volutamente indirizzate nei confronti del Dr. Ferri, in violazione dell’art. 68, comma 3, Cost.
La sezione disciplinare dissente da tale impostazione ritenendo che “la Camera dei deputati avrebbe erroneamente qualificato le captazioni come aventi natura indiretta, così esorbitando dal perimetro delle valutazioni ad essa spettanti; che, infatti, la Camera dei deputati avrebbe reinterpretato il compendio probatorio trasmesso dalla ricorrente, in contrasto con gli elementi di fatto emergenti dagli atti, sull’assunto, non suffragato da alcun elemento di fatto, secondo cui l’onorevole Ferri sarebbe stato sin da principio «nel mirino delle indagini»; che […] la Camera dei deputati sembrerebbe aver valutato le captazioni come se queste fossero state effettuate all’interno del procedimento disciplinare o, comunque sia, in vista del promovimento di un’azione disciplinare nei confronti dell’incolpato; che la decisione della Camera dei deputati, riconoscendo la natura indiretta e non casuale delle captazioni, avrebbe, pertanto, illegittimamente interferito sull’esercizio dell’attribuzione costituzionale della ricorrente, relativa all’adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati”.
La sezione disciplinare ritiene infine di essere legittimata alla proposizione del conflitto in quanto organo in posizione di indipendenza costituzionale, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene e le cui determinazioni costituirebbero definitiva espressione della potestà disciplinare attribuita dalla Costituzione e ritiene ugualmente che la stessa legittimazione, in questo caso passiva, spetti alla Camera dei Deputati.
Decisione della Corte costituzionale
La Consulta ha ricordato in premessa che in questa fase preliminare del giudizio essa è tenuta soltanto a valutare, senza contraddittorio, se il conflitto insorga “tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità”.
Questa valutazione preliminare del profilo soggettivo ed oggettivo del conflitto si è conclusa positivamente posto che “sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, poiché essa, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai magistrati, è competente a dichiarare, in posizione di indipendenza e definitivamente, la volontà del potere cui appartiene; che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della Camera dei deputati a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicazione dell’art. 68, terzo comma, Cost.; che, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati; che, in definitiva, sussistono i requisiti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte”.
Considerazioni finali
La decisione della Consulta è da accogliere con favore, non solo perché formalmente impeccabile, ma anche e soprattutto perché concorrerà con parole sperabilmente definitive a definire la portata e i limiti dell’importante guarentigia riconosciuta ai parlamentari dall’art. 68, comma 3, Cost.
Spetterà al giudice delle leggi dare una risposta convincente alle argomentazioni rilevanti espresse dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati e ratificate dall’assemblea che si sintetizzano qui di seguito:
- il deputato Ferri non era indagato nel procedimento penale in cui sono state disposte le intercettazioni che la Sezione disciplinare del CSM chiede di usare nei suoi confronti;
- ciò nonostante, nella richiesta del PM di Perugia di sottoporre ad intercettazione il dispositivo cellulare del Dr. Palamara era citata la dichiarazione di un indagato il quale affermava che lo stesso Palamara e il deputato Ferri erano i riferimenti di un altro indagato, l’avvocato Pietro Amara, all’interno del CSM;
- alla data di autorizzazione delle intercettazioni era già nota, per i risultati di pregresse attività intercettive, l’esistenza di contatti telefonici tra Palamara e Ferri ed era ugualmente noto che i due avevano un rapporto di stretta frequentazione,
- il nome del deputato continuò a ricorrere nelle successive richieste di proroga delle operazioni di intercettazione e fu posta una crescente enfasi sul fatto che il rapporto tra i due magistrati fosse dovuto non soltanto a ragioni di colleganza professionale ed alla comunque militanza associativa ma anche alla condivisa partecipazione “ad altri contesti connotati quanto meno da elementi di opacità in relazione ai partecipanti agli incontri”;
- le modalità di conduzione delle operazioni intercettive, sia nella registrazione che nell’ascolto, presentano plurime anomalie che tutte insieme considerate rafforzano la tesi di un disegno volto ad occultare il reale intento degli investigatori di considerare il deputato Ferri come un bersaglio mirato dell’attività di captazione.
Fatti, o quantomeno considerazioni, di non poco conto che impongono la massima attenzione.
Si vedrà.

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