Avvocato: iscrizione alla gestione separata (di Riccardo Radi)

In materia previdenziale, per l’iscrizione dell’avvocato alla gestione separata è necessario valutare l’abitualità della prestazione. Il giudice non può quindi ancorare la decisione alla sola produzione di un reddito superiore alla soglia.

Questa la decisione della cassazione sezione 6 con l’ordinanza numero 28576 del 3 ottobre 2022.

Per l’iscrizione dell’avvocato alla gestione separata è necessario valutare l’abitualità della prestazione.

Il giudice non può ancorare la decisione alla sola produzione di un reddito superiore alla soglia.

La corte d’appello ha ritenuto che, sebbene non potesse in linea generale dubitarsi dell’obbligatorietà dell’iscrizione alla gestione separata per gli esercenti la professione di avvocato che non fossero tenuti a iscriversi presso la Cassa nazionale forense, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata non richiedesse l’accertamento circa la desunta sporadicità dell’attività prestata essendo tenuti a iscriversi anche i lavoratori occasionali purché percepissero un reddito annuo superiore a 5 mila euro.

La vertenza è così giunta in Cassazione dove la ricorrente ha contestato la decisione per non avere valutato gli elementi circa il carattere non abituale dell’attività.

La Suprema corte, nell’accogliere la domanda, ha affermato che l’obbligo di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (ancorché non esclusivo) e anche occasionale (oltre la soglia monetaria) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione a un albo o a un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

Infatti, nell’intento del legislatore, l’obbligatorietà dell’iscrizione presso la gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo a un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di 5 mila euro costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa determinare l’iscrizione presso la medesima gestione.

Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che deve ritenersi dirimente il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno.

Ebbene, nel caso in esame il collegio di appello non ha compiuto questo accertamento e si è limitato ad ancorare “l’obbligo di iscrizione al raggiungimento della soglia di 5 mila euro”.

Inevitabile il rinvio della causa al giudice di merito per un nuovo esame della vicenda.