Revoca della patente

Pena concordata e sanzioni amministrative accessorie obbligatorie

Vicenda

A FT è stata applicata una pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per il delitto di cui all’art. 590-bis c.p.

Il PG ricorre per cassazione denunciando il vizio di violazione di legge perché il giudice non ha disposto anche la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 d.lgs. n. 285/1992.

Decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è stato deciso dalla quarta sezione penale con la sentenza n. 36812/2022 (udienza del 23 settembre 2022).

Il collegio ha ricordato preliminarmente che “con la sentenza applicativa di pena concordata il giudice deve irrogare le sanzioni amministrative accessorie, che dalla pena medesima conseguano di diritto, «come nel caso di sospensione della patente, determinando la relativa misura secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada» (Sez. Unite, n. 8488 del 27/05/1998, Rv.21098101)“.

Difatti, il divieto previsto dall’art. 445 c.p.p. è limitato alle pene accessorie e alle misure di sicurezza diverse dalla confisca, e quindi con la sentenza exart. 444 deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria prevista dalla legge senza che rilevi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata menzionata tale sanzione, in quanto questa non può formare oggetto dell’accordo tra le parti limitato alla pena (tra le altre, Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Rv. 27168801).

Nel caso preso in esame, l’accordo sulla pena ratificato dal giudice concerne il delitto previsto dall’art. 590-bis, comma 1, c.p. al quale consegue di diritto, a norma dell’art. 222 Codice della Strada la revoca della patente di guida ovvero, a seguito della sentenza additiva n. 88/2019 della Corte costituzionale, la sospensione della patente di guida ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 allorché, come in effetti si è verificato nel caso del ricorrente, non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

La sentenza impugnata è stata quindi annullata e, poiché l’applicazione in concreto della sanzione comporta l’uso di poteri discrezionali riservati al giudice di merito, l’annullamento è stato disposto con rinvio nella parte in cui non dispone l’applicazione della predetta sanzione amministrativa.