
Un noto sketch dei fratelli Marx suonava più o meno così: <Sei in ritardo di mezz’ora!>, <Sono caduto dalle scale.>, <E ti ci è voluta mezz’ora?>.
Solo una battuta ma serve a dare l’idea di quanto il ritardo sia mal sopportato e questo sentimento negativo permea anche il procedimento penale e i suoi tempi e, ciò che più conta, le conseguenze dei ritardi dell’accusato e del suo difensore.
Vicenda
Nei confronti di MT è stato emesso un decreto penale, divenuto esecutivo per mancanza di opposizione nel termine previsto.
L’interessato si oppone tardivamente e la sua richiesta viene dichiarata inammissibile.
Tramite il suo difensore ricorre per cassazione contro l’ordinanza di inammissibilità.
Motivi del ricorso
MT afferma che l’ordinanza impugnata è affetta da violazione di legge e vizio di motivazione.
Il giudice che l’ha emessa si è sbagliato allorché ha ritenuto che l’opposizione tardiva debba essere necessariamente preceduta da una richiesta formale di rimessione in termini ai sensi dell’art.175 c.p.p.
I principi di concentrazione, celerità ed economia del processo avrebbero infatti dovuto spingerlo a ritenere logicamente e implicitamente compresa la domanda di rimessione nell’opposizione al decreto penale di condanna, tanto più considerato che l’opponente aveva precisato di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto stesso.
Decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato assegnato alla quarta sezione penale che lo ha definito con la sentenza n. 36813/2022 (udienza del 23 settembre 2022) nel senso della manifesta infondatezza e quindi dell’inammissibilità.
Ai giudici di legittimità è stato sufficiente ricordare che, in virtù di un consolidato indirizzo interpretativo, l’opposizione al decreto penale appartiene al genus delle impugnazioni sicché la sua tardività determina un caso di inammissibilità originaria (tra le altre, Cass. pen., Sez. 5^, n. 2814 del 11/11/1981, Rv. 151096 – 01).
Ne deriva che il giudice competente a pronunciarsi sull’opposizione tardiva non ha altra scelta che dichiararla inammissibile.
A sua volta, il tenore letterale della norma contenuta nell’art. 175, comma 2, c.p.p., secondo il quale “L’imputato condannato con decreto penale, che non ha avuto tempestivamente effettiva conoscenza del provvedimento, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre opposizione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato“, rende chiara la procedura da seguire nel caso in cui il condannato prospetti di essere rimasto incolpevolmente ignaro del provvedimento a suo carico.
In più, l’ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine è autonomamente impugnabile per cassazione e anche per questa via l’interpretazione proposta dal ricorrente si rivela infondata.
In conclusione, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, il giudice che ha deciso sull’opposizione tardiva non aveva il potere di esaminare le ragioni della tardività e poteva solo rilevarne l’inammissibilità.

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