
La cassazione sezione 6 con la sentenza numero 36053 depositata il 28 settembre 2022 ha esaminato la questione relativa all’applicazione dell’attenuante comune del conseguimento di un lucro di speciale tenuità nella fattispecie di cui all’articolo 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990.
I giudici di legittimità evidenziano in merito all’attenuante comune del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., che il diritto vivente ne ha intanto ritenuto la compatibilità con la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, Rv. 279499).
Nel caso esaminato la Corte d’appello è stata edotta, avendo motivato il diniego in relazione al complessivo quantitativo di droga detenuto dall’imputato e ritenuto destinato alla vendita, tenuto conto della fattispecie ritenuta, quella appunto del fatto di minore offensività.
Il dato ponderale preso in esame dai giudici di merito per giustificare il diniego della concessione dell’attenuante dell’articolo 62 n. 4 c.p. non è in contraddizione con la valorizzazione del medesimo dato per rimodulare la pena.
Pertanto, il ragionamento giustificativo va valutato con riferimento a una fattispecie, quale quella di cui all’art. 73, comma 5, d. P.R. 309/1990, nella quale il fatto contestato è stato riqualificato proprio in ragione del dato ponderale e della tipologia delle sostanze detenute, ragionamento recepito anche dai giudici del gravame.
Sul punto, giovi conclusivamente considerare che, ai fini della configurabilità della circostanza di che trattasi, non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effettivi o potenziali (sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Rv. 275950; sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, RV. 282402), essa presupponendo che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli (sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, RV. 271695, in fattispecie in tema di ricettazione), pregiudizio complessivo ricavabile anche dalla motivazione offerta dalla Corte d’appello quanto alla insussistenza delle condizioni per applicare l’art. 131-bis, cod. pen., laddove si è sottolineato il disvalore dell’atto, posto in essere in un luogo per lo più frequentato da minorenni, avendo quel giudice richiamato tale argomentare anche con riferimento all’attenuante di che trattasi.
Pertanto, la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è astrattamente applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (Sez. 4, n. 5031 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 275265; Sez. 6, n. 13405 del 12/12/2018, dep. 2019, non massimata; Sez. 6, n. 11363 del 31/01/2018, Rv. 272519; Sez. 6 n. 36868 del 23/06/2017, Rv. 270671; Sez. 5, n. 27874 del 27/01/2016, Rv. 267357).
Ai fini del riconoscimento di tale attenuante rispetto al «fatto lieve», si richiede un ulteriore elemento specializzante costituito dall’avere l’agente perseguito o conseguito un lucro di speciale tenuità, per cui non si determina una indebita duplicazione di benefici sanzionatori, sempre che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro e dell’evento dannoso o pericoloso.
Con la legge n. 19 del 1990, infatti, il legislatore ha già ampliato la latitudine funzionale dell’elemento circostanziale in esame, fino a quel momento limitata alla entità del danno economico prodotto nei reati contro il patrimonio, estendendola ai reati determinati da motivi di lucro, allorché al profitto di speciale tenuità si coniughi però – in sincronica relazione – la complementare produzione di un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità (Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, non massimata sul punto).

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