Reati con violenza alla persona: per le Sezioni Unite la p.o. non è legittimata ad impugnare l’ordinanza di revoca o sostituzione della misura cautelare coercitiva (di Riccardo Radi)

Con sentenza n. 36754 depositata il 28 settembre 2022, le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno risolto la questione di diritto se nel procedimenti per reati commessi con violenza alla persona sia ammissibile il ricorso per cassazione della persona offesa avverso l’ordinanza con cui sia stata disposta la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva (diversa dal divieto di espatrio o dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) in violazione del diritto al contraddittorio riconosciuto alla stessa persona offesa dall’art. 299, comma 3, c.p.p.

I Supremi Giudici hanno stabilito che: “La persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione, l’ordinanza che, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, disponga la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciutole dall’articolo 299, comma terzo, Cpp, ma può chiedere al pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 572 Cpp, di proporre impugnazione”.

La presunta vittima non può impugnare l’ordinanza del giudice che revoca o sostituisce la misura coercitiva (diversa dal divieto di espatrio e dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). E ciò sul rilievo che non le è stata notificata la richiesta oppure non risulta rispettato il termine dilatorio di due giorni previsto per presentare memorie ex articolo 121 Cpp. Neppure il ricorso per cassazione risulta esperibile: pesa, infatti, il principio di tassatività delle impugnazioni, mentre non può ritenersi parte del procedimento cautelare la persona offesa. Che tuttavia può chiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione. Nel caso esaminato è stato dichiarato inammissibile il ricorso della moglie dopo che il gip ha sostituito gli arresti domiciliari a carico del marito indagato per maltrattamenti aggravati con l’obbligo di dimora e il divieto di avvicinarsi alla persona offesa. Il collegio aderisce all’orientamento minoritario: la legge può attribuire il diritto di impugnare anche a soggetti che non sono parti, ma deve farlo in modo esplicito. Nel procedimento cautelare la persona offesa non ha un ruolo partecipativo ad ampio spettro: diventa poi parte del giudizio soltanto con la costituzione di parte civile.