Installazione di apparecchiature atte a intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni: la condotta necessaria per la configurabilità degli articoli 617 bis e 623 c.p. (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 36023 depositata il 23 settembre 2022 ha esaminato la vicenda processuale inerente a plurimi fatti-reato di cui all’art. 617-bis, commi 1 e 2, cod. pen. (per avere utilizzato inibitori di frequenza al fine di commettere rapine ed altri reati).

In tema è necessario ribadire che il reato si configura anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato.

Sul punto la Suprema Corte sezione 5 con la sentenza numero 10669 depositata il 24 marzo 2022 ha ritenuto ricorrere il reato di cui agli artt. 617 bis e 623 bis cod. pen. (installazione di apparecchiature atte a intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) nella condotta di colui che installi una telecamera al fine di captare illecitamente immagini, ovvero comunicazioni e conversazioni di terzi.

Né ha rilievo, ai fini della configurabilità del reato, l’effettiva intercettazione o registrazione di altrui comportamenti o comunicazioni, dovendosi avere riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non siano stati attivati o, addirittura, non abbiano funzionato (Sez. 5, Sentenza n. 3061 del 14/12/2010 -dep. 27/01/2011- Rv. 249508).

Il delitto previsto dall’art. 617 -bis cod. pen., in relazione all’art. 623-bis cod. pen., si configura nel caso di scuola relativo all’installazione un’apparecchiatura radio idonea a sintonizzarsi sulle frequenze delle forze di polizia.

Il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche (art. 617 -bis cod.pen.) sussiste ogniqualvolta l’installazione dell’apparecchiatura idonea alla registrazione o alla presa di cognizione della conversazione sia diretta alla captazione di colloqui ai quali l’agente non partecipi (Sez. 5, n. 12655 del 23/1/2001, Bertani, Rv. 218326).

L’art. 623-bis cod. pen. prevede che la disposizione dell’art. 617-bis e tutte quelle contenute nella stessa Sezione del codice penale, relative alle comunicazioni e conversazioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applichino a qualunque altra trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati; la norma, in altre parole, nella sua versione modificata ad opera dell’art. 8 della L. n. 547 del 1993, ha esteso a qualunque trasmissione a distanza di suoni immagini o altri dati la portata delle disposizioni a tutela dell’inviolabilità dei segreti (cfr. Sez. 5, n. 5299 del 15/1/2008, Mineo, Rv. 239115; Sez. 4, n. 25821 del 30/1/2018, Decolombi, Rv. 272957).

Per questo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che integra gli estremi del reato previsto dall’art. 617-bis cod. pen. l’installazione o la messa in opera comunque attuata di un apparecchio radioricevente per intercettare le trasmissioni della centrale operativa della Polizia o dei Carabinieri (Sez. 5, n. 25488 del 6/5/2004, Leonardi, Rv. 228895; Sez. 6, n. 13745 del 13/12/2007, dep. 2008, Pesce, Rv. 239451: quest’ultima pronuncia relativa ad una fattispecie in cui l’imputato era stato sorpreso in possesso di un ricevitore di radiofrequenze sintonizzato su frequenze dei carabinieri e di altre forze di polizia, così come Sez. 5, n. 5299 del 15/1/2008, Mineo, Rv. 239115; Sez. 1, n. 29515 del 17/6/2008, Vizza, Rv. 241235).

La disposizione incriminatrice dell’art. 617 -bis cod. pen. si struttura come un reato di pericolo, anticipando la tutela della riservatezza e della libertà delle comunicazioni mediante l’incriminazione di fatti prodromici all’effettiva lesione del bene e punendo l’installazione di apparati o di strumenti, ovvero di semplici parti di essi, funzionali ad intercettare o impedire comunicazioni radio o conversazioni telefoniche; pertanto, ai fini della configurabilità del reato, deve aversi riguardo alla sola attività di installazione e non a quella successiva dell’intercettazione o impedimento delle altrui comunicazioni, che rileva solo come fine della condotta, con la conseguenza che il reato si consuma anche se gli apparecchi installati, fuori dall’ipotesi di una loro inidoneità assoluta, non abbiano funzionato in concreto o non siano stati attivati (cfr. Sez. 5, n. 37557 del 12/5/2015, Sinisi, Rv. 265789; Sez. 5, n. 3061 del 14/10/2010, dep. 2011, Mazza, Rv. 249508; Sez. 5, n. 37710 del 24/9/2008, Pariota, Rv. 241456, ma anche la citata Sez. 5, n. 5299 del 15/1/2008).

Da ultimo, si è allineata a tale orientamento, in motivazione, anche Sez. 5, n. 15071 del 18/3/2019, Vecchio, Rv. 275104, che ha chiarito come l’art. 617-bis, comma primo, cod. pen. configuri una norma che delinea una categoria aperta, suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche, che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge (la fattispecie, infatti, è stata evidenziata proprio per essere riferita a nuovi programmi informatici denominati “spy-software” che, se installati in modo occulto su un telefono cellulare, un “tablet” o un PC, consentono di captare tutto il traffico dei dati in arrivo o in partenza dal dispositivo e, pertanto, rientrano tra gli “apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti” diretti all’intercettazione o all’impedimento di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone).