
In un tribunale i Signori EB e FA vengono processati e condannati per furto alla pena di anni 3 e mesi 1 di reclusione.
La sentenza sarebbe passata in giudicato se non fosse che il Procuratore Generale la impugna perché “la sentenza ha omesso di irrogare la pena pecuniaria” (primo colpo di fortuna).
Il processo arriva in cassazione e la Dea Giustizia stimolata dalla Dea Fortuna rileva di ufficio (secondo colpo di fortuna) che i due non hanno mai avuto: “conoscenza della vocatio in iudicium e in difetto di qualsiasi elemento dal quale inferire la conoscenza del processo da parte degli imputati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di … per il giudizio” (Cass. Pen., Sez. 5, n. 34766/2022). I due imputati ringraziano lo zelante Procuratore Generale che ha stimolato la Dea Fortuna.

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