
Vicenda
GT è stato condannato in primo grado quale responsabile del delitto di truffa commesso il novembre 2012.
La Corte di appello ha confermato la decisione.
Il difensore di GT ha presentato ricorso per cassazione, deducendo come unico motivo la violazione di legge.
Essa, a parere del ricorrente, è consistita nel computare nel termine prescrizionale anche il periodo di sospensione disciplinato dall’art. 159, commi 3-bis e ultimo, cod. pen., allorché il giudice, seguendo la procedura indicata dell’art. 420-quater, cod. proc. pen., dispone ricerche dell’imputato assente così che lo si possa citare correttamente a giudizio.
Quella causa di sospensione – ha rilevato il difensore – è stata introdotta dalla L. n. 67/2014 e, introducendo un regime più sfavorevole per l’imputato, non può essere applicata retroattivamente a fatti compiuti prima della sua entrata in vigore.
La decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato assegnato alla seconda sezione penale e definito con la sentenza n. 34206/2022 (udienza del 4 luglio 2022).
Il collegio osserva in premessa che la stessa questione di fondo posta dal ricorrente – se cioè una causa di sospensione della prescrizione sia o no applicabile a fatti commessi prima della sua entrata in vigore – è stata valutata in due recenti pronunce della Corte costituzionale.
La prima, precisamente la n. 278/2020, si è occupata tra l’altro della causa di sospensione introdotta dall’art. 83, comma 4, d.l. 18/2020 ed ha escluso che il regime di generale sospensione dei termini processuali e della decorrenza della prescrizione imposto dal citato art. 83 in tema COVID anche ai fatti pregressi abbia violato principi costituzionali. Ciò perché “non può non osservarsi, da una parte, che la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e, dall’altra parte, che, sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, la misura è giustificata dalla finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria”. Per altro verso, ha aggiunto la Consulta, “Occorre comunque che sia una «particolare disposizione di legge» a stabilire í presupposti della fattispecie, sicché «nella individuazione dei casi in cui la sospensione del procedimento è rilevante ai fini della prescrizione, rimane tuttora valida l’esigenza che le valutazioni del giudice siano vincolate a criteri predeterminati» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 novembre 2001-11 gennaio 2002, n, 1021). E si è precisato che non basta la previsione ex lege della sospensione del decorso della prescrizione, perché «[è] richiesto, piuttosto, che il legislatore abbia previsto, unitamente a quella, la sospensione del procedimento o del processo» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 21 giugno-7 settembre 2018, n. 40150). In altri termini la sospensione del processo, cui va ricollegata quella della prescrizione, è prevista da una norma che imponga una “stasi” del giudizio basata su elementi certi ed oggettivi. […] La riconducibilità della fattispecie in esame alla disciplina di cui all’art. 159, primo comma, cod. pen., esclude, quindi, che si sia in presenza di un intervento legislativo, recato dalla norma censurata, in contrasto con il principio di irretroattività della norma penale sostanziale sfavorevole sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.”.
Considerazioni affini si leggono nella successiva pronuncia n. 140/2021 che ha dato alla Corte costituzionale l’opportunità di valutare la legittimità dell’art. 83, comma 9, d.l. n. 18 del 2020, nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione dei reati commessi prima del 9 marzo 2020 rimanga sospeso per un periodo di tempo pari a quello in cui il procedimento è rinviato sulla base delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari ai sensi del precedente comma 7, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020.
In questo secondo caso la Corte ha anzitutto chiarito che: “La formulazione della disposizione è tale da dovere essere intesa nel senso che la sospensione operi per tutti i procedimenti penali pendenti e quindi anche per quelli, come quello in esame, che non hanno subito un rinvio d’ufficio, ai sensi del comma 1 dell’art. 83, o che hanno ad oggetto fatti di reato commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.l. n. 18 del 2020. Il rimettente, nel richiamare in particolare la sentenza n. 32 del 2020 di questa Corte, afferma che, in mancanza di una preesistente normativa, la nuova ipotesi di sospensione dei procedimenti e dei termini peri! compimento di atti processuali, a differenza di quelle disciplinate dall’art. 159 cod. pen., non era prevedibile e quindi non può avere efficacia retroattiva in malam partem”.
Ha poi concluso in questi termini: “Le questioni sollevate in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., sono manifestamente infondate. Questa Corte ha già dichiarato non fondate le medesime questioni di costituzionalità, sollevate in riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., sotto il profilo della violazione del divieto di retroattività della norma penale sfavorevole (sentenza n. 278 del 2020). In tale pronuncia ha posto in evidenza come la disciplina emergenziale, di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, abbia dato luogo – come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità – ad un caso di sospensione del procedimento e del processo penale, in ragione dell’integrale sospensione dell’attività giurisdizionale nel periodo emergenziale, conseguente alla previsione sia del rinvio delle udienze, sia della sospensione dei termini processuali di qualsiasi atto del procedimento […] Questa Corte ha, dunque, affermato che il principio di legalità è rispettato perché la sospensione del corso della prescrizione, di cui alla disposizione censurata, essendo riconducibile alla fattispecie della «particolare disposizione di legge» di cui al primo comma dell’art. 159 cod. pen., può dirsi essere anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus”. La regola di cui all’art. 159 cod. pen. – secondo cui, quando il procedimento o il processo penale è sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge, lo è anche il corso della prescrizione – è, infatti, certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio perché contenuta nel codice penale del 1930 e ribadita dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), che ha modificato, sostituendolo, il citato art. 159 cod. pen.”.
Il collegio della seconda sezione penale ha a questo punto preso atto che per la Consulta “il canone del divieto di retroattività della legge più sfavorevole non è violato da disposizioni che introducano pur dopo la consumazione dei fatti nuove cause di sospensione ex art. 159 cod. pen. e ciò perché, fondamentalmente, il testo di detto articolo richiama proprio la legge quale fonte delle previsioni così che il reo, al momento di consumazione del fatto, è in condizione di prevedere la possibilità che successive cause di sospensione siano introdotte da nuove disposizioni di legge”.
Ha conseguentemente escluso la fondatezza del motivo di ricorso perché “anche nel caso della sospensione disposta per effettuare le ricerche dell’imputato ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. la causa prevista dal nuovo comma 3-bis del citato art.159 cod. pen. è stata introdotta proprio da una particolare disposizione di legge con conseguente legittimità della previsione anche in relazione ai fatti precedentemente commessi posto che, anche al momento di consumazione dei fatti nel 2012, la suddetta previsione era già in vigore in quanto introdotta dal codice penale del 1930 ed il reo, quindi, era in condizioni di prevedere tale causa”.
È seguito il prevedibile principio di diritto: “la sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 67 del 2014 ai sensi degli artt. 159 comma 3-bis cod. pen. e 420-quater cod. proc. pen. opera anche per i fatti commessi antecedentemente l’entrata in vigore della suddetta legge”.
Ha riconosciuto infine che il ricorso non era manifestamente infondato e quindi inammissibile sicché il rapporto processuale è proseguito anche nel giudizio di legittimità ed il tempo nel frattempo decorso ha comportato il superamento del termine di prescrizione.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio per l’avvenuta estinzione del reato.

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