Denuncia-querela e il principio del favor querelae (di Riccardo Radi)

La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 34520 depositata il 19 settembre 2022 ha esaminato l’annosa questione dei modi di manifestazione della volontà di proporre querela.

La Suprema Corte ha più volte ribadito che la volontà di proporre querela non è desumibile dalla presentazione di un mero atto di denuncia che sia privo di qualsiasi espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile (Sez. 5, n. 50949 del 30/09/2019, Rv. 277843).

La denuncia presentata nel caso di specie riveste le caratteristiche appena indicate, in quanto, oltre a essere priva di qualsiasi riferimento formale alla volontà di proporre una “querela”, non contiene alcuna espressione indicativa della volontà del denunziante di perseguire il responsabile.

La Corte di merito ha desunto la volontà punitiva della vittima dalla consegna della videoregistrazione della azione furtiva, effettuata al momento della denuncia, ritenendolo comportamento espressivo della volontà di perseguire il colpevole, condotta altrimenti incomprensibile se finalizzata esclusivamente alla identificazione del colpevole, non sorretta da volontà punitiva.

Gli Ermellini sottolineano che la valutazione della Corte Territoriale è però errata, non potendosi ravvisare nella descritta condotta un comportamento concludente nel senso della volontà di sporgere querela.

Nella giurisprudenza della cassazione, si ritiene che, pur non richiedendosi l’utilizzo di formule sacramentali (Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013, Rv. 255885), tuttavia, la manifestazione di volontà di perseguire il colpevole, ai fini della validità della querela, nel caso di atto formato dalla polizia giudiziaria, deve emergere chiaramente, non potendosi reputare sufficiente, a tal fine, neppure la mera intestazione dell’atto come “querela” da parte degli agenti verbalizzanti. (Sez. 4, n. 7532 del 05/12/2018 Rv. 275128).

La volontà di proporre querela, non è desumibile, infatti, neppure dalla costituzione di parte civile allorquando il tenore della denuncia risulti del tutto privo di indicazioni relative alla volontà di perseguire il responsabile del reato, non potendo tale intenzione essere dedotta dal comportamento successivo alla presentazione della denuncia. (Conf. n. 1390/1996, Rv. 205432; Sez. 2, n. 30700 del 12/04/2013 Rv. 255885).

Giova precisare che si opera una distinzione, ai fini che qui rilevano, a seconda che l’atto denominato denuncia – querela venga redatto e depositato direttamente dalla parte, o comunque sottoscritto da questa – nel qual caso, per il principio del c.d. favor querelae, la manifestazione di volontà punitiva è considerata univocamente desumibile dall’espressa qualificazione data all’atto. Quando, invece, la denuncia è raccolta dal personale di polizia, che redige l’atto, come accaduto nel caso di specie, si richiede l’esplicitazione univoca della manifestazione della volontà della persona offesa di perseguire l’autore del reato, come quando essa si riservi la costituzione di parte civile nell’instaurando procedimento penale (Sez. 5, n. 15961 del 06/12/2013, Rv. 260557; Sez. 5, Ord. n.. 15166 del 15/02/2016, Rv. 266722), o quando sia rivolta una sollecitazione della parte all’Autorità Giudiziaria a prendere provvedimenti al più presto (Sez. 5, n. 6333 del 18/10/2013, Rv. 258876).

In tali casi, infatti, venendo in rilievo un atto non redatto dalla parte, né a questa immediatamente riconducibile (come è, invece, nel caso di dichiarazione scritta dal difensore e sottoscritta dalla parte offesa) il richiamato principio del favor querelae richiede, per la sua operatività, una chiara esplicitazione della volontà persecutoria, attraverso un segno grafico che sia sintomatico, oggettivamente, dell’intento della persona offesa, (Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Rv. 258384), oppure potendosi desumere la volontà della persona offesa da altri fatti dimostrativi del medesimo intento ( Sez. 6, n. 11386 del 11/03/2003; Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014, Rv. 258384).