Impugnazione spedita a mezzo posta: gli accorgimenti dell’avvocato (di Riccardo Radi)

La tempestività dell’impugnazione è determinata dalla ricezione dell’atto da parte del vettore postale, questo ognuno lo sa.

L’assunto in apparenza lapalissiano nasconde uno dei tanti strumenti della professione di avvocato.

Sono già pronto a prendermi rimbrotti e rimproveri da parte di chi avrà la pazienza di leggere questa breve storia.

L’articolo 583 comma 2 c.p.p. prevede la possibilità di proporre l’impugnazione a mezzo telegramma o raccomandata postale e spesso noi avvocati utilizziamo tale possibilità usando vettori postali privati riconosciuti con decreto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Perché questa precisazione?

Utilizzando vettori privati accade che l’atto non viene inoltrato immediatamente.

Ecco svelato il piccolo accorgimento avvocatesco. L’esperienza professionale ci porta a trovarne tanti ma sempre, ça va sans dire, perfettamente leciti.

L’accorgimento in questione riguarda la data di inoltro dell’atto impugnato che spesso non è spedito il giorno stesso la ricezione ma nei giorni successivi e questo, malauguratamente, trae spesso in errore i giudicanti.

Come nel caso esaminato dalla seconda sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 34386 depositata il 16 settembre 2022 che ha affrontato la questione della tempestività dell’impugnazione inoltrata a mezzo posta.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente ha documentato di aver rispettato la prescrizione dell’art. 583, comma 2, c.p.p., a norma del quale le parti ed i difensori possono proporre l’impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata, ed altresì che il vettore postale ha ricevuto la raccomandata in parola il 23/5/2019, entro il termine di scadenza dell’impugnazione, che maturava il giorno successivo.

Rilevano i Supremi Giudici che la Corte di merito ha errato nel ritenere che l’impugnazione fosse stata proposta solo il 27/5/2019, data del timbro postale apposto da Poste Italiane S.P.A. sulla busta contenente il gravame, e non già in data 23/5/2019 (giorno precedente la scadenza del termine per impugnare), allorché – come documentato dal ricorrente nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso – l’atto è stato inoltrato a mezzo di plico raccomandato con consegna alla società OL BIT S.R.L., società che si occupa di servizi postali di raccolta e recapito e servizi a monte e a valle del recapito, come da ricevuta di accettazione rilasciata in pari data 23/5/2019 dalla società.

Risulta altresì documentato che l’ufficio postale privato al quale si è rivolto il ricorrente, la OL BIT S.R.L., è riconosciuto a tutti gli effetti di legge con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sicché la ricevuta di invio di raccomandata rilasciata dalla società è del tutto equipollente a quella rilasciata e validata da Poste Italiane, tanto che la ricevuta di consegna consente la successiva ricerca sul sito di Poste Italiane al fine di verificare ed attestare la data di consegna della corrispondenza.

L’appello proposto del ricorrente era, pertanto, tempestivo e la sentenza impugnata va annullata.

Del resto, già le Sezioni Unite con la sentenza numero 8 del 11/05/1993 (dep. 07/07/1993), Esposito Mocerino, Rv. 193750, avevano chiarito che la spedizione dell’atto di impugnazione ex art. 583, comma 2, c.p.p., tramite raccomandata, non costituisce un terzo tipo di presentazione dell’impugnazione, in aggiunta a quelli stabiliti ai commi 1 e 2 dell’art. 582 c.p.p., ma disciplina una particolare modalità di presentazione dell’atto: in tal caso – hanno affermato -: “l’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata” (art. 583, comma 2, c.p.p.).