Diffamazione a mezzo stampa: differenze tra informazione e satira (di Vincenzo Giglio)

Massime

Diritto di satira: condizioni e limiti

Se è vero che a differenza del diritto di cronaca, il diritto di satira, quale modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, è sottratto al parametro della verità, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, è anche vero che, appunto per questo, ne ricorre l’esercizio solo se il fatto è espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sicché possa apprezzarsene subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico.

Esimente del diritto di critica politica: condizioni e limiti

Ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché, l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati. Sussiste un obbligo di completezza nella informazione, che sola legittima la critica politica.

Il fatto

«Al suo confronto (e mi imbarazza dirlo) perfino i colleghi PT e GS appaiono dei giganti. Si tratta di TG, il deputato che fa vergognare il PD, l’Abruzzo, Teramo e Roseto degli Abruzzi. Dopo una legislatura (2008-2013) passata a bivaccare sui banchi della Camera dei Deputati, avendo prodotto pochissimo, presentato quasi nulla, e inciso meno di niente sia in aula che nel suo territorio, T … omissis … riusciva inspiegabilmente a farsi ricandidare alla Camera nel 2013 nelle liste bloccate del PD, tornando a sedere e a dormire fra gli scranni, stipendiato come un Re che non fa un cazzo dall’alba al tramonto.

In quasi due anni della attuale legislatura, cioè dal marzo 2013 ad oggi, G si è prodotto in risultati che per pigrizia farebbero vergognare persino Homer Simpson: 1) Nell’indice di produttività parlamentare è 583° su 630 deputati totali, all’estremo fondo della classifica, il che vuol dire che il 92,5% dei deputati produce di più e meglio di lui. 2) E’ un obbediente, fedele al partito come un cagnolino, in quanto ha votato lo 0.68% di volte in modo diverso dal proprio gruppo parlamentare (i cosiddetti voti ribelli). 3) Non è mai stato relatore di nulla né in Commissione né in Assemblea. 4) Zero disegni di legge presentati come primo firmatario. 5) Zero mozioni. 6) Zero interpellanze. 7) Zero interrogazioni a risposta orale. 8) Zero interrogazioni a risposta scritta. 9) Zero interrogazioni in commissione. 10) Zero risoluzioni in commissione. 11) Zero risoluzioni conclusive. 12) Un solo odg (ordine del giorno) in assemblea. 13) Zero odg (ordini del giorno) in commissione. 14) Cinque emendamenti totali presentati (tutti e 5 presentati il 15.7.2014, peraltro relativi al medesimo disegno di legge).

Il curriculum parlamentare di G è cosi scarso che perfino un partitino dello zero virgola si sarebbe vergognato di ricandidarlo, tenuto peraltro conto della disfatta personale e familiare rimediata alle ultime elezioni di Roseto. Eppure è ancora lì, a lucrare una ventina di migliaia di euro al mese per bivaccare in maniera schifosa. ….omissis… Purtroppo il PD è nato sotto la stella di una ineluttabile vocazione masochistica, continua ad innalzare il peggio che ha da offrire, facendoci continuamente vergognare – come abruzzesi e come teramani – di chi ci rappresenta».

Questo ruggente articolo è stato pubblicato qualche anno sul quotidiano on-line Ilfattoteramano.com a firma del coredattore CF al quale è costato una condanna in primo grado per diffamazione a mezzo stampa in danno di TG, confermata dalla Corte d’appello.

Il difensore di CF ha fatto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo per violazione degli artt. 595 e 51 cod. pen.

Ha rilevato che l’articolo era fondato su dati tratti da uno studio di Open Polis e interamente riferito all’attività politica di TG, senza alcun riferimento alle sue qualità morali.

La decisione della Corte di cassazione

Il ricorso è stato assegnato alla quinta sezione penale e definito con la sentenza n. 33934/2022 (udienza del 25 maggio 2022).

Il collegio rileva anzitutto l’assenza di prove sulla natura satirica del quotidiano che ha pubblicato l’articolo incriminato e l’incompletezza dei dati ivi rappresentati sull’attività parlamentare di TG.

La prima delle due circostanze permette di affermare che Ilfattoteramano.com fosse una pubblicazione a carattere prevalentemente informativo sicché i suoi lettori erano portati a ritenere vere le notizie pubblicate e quindi non trasfigurate da un intento satirico.

Un articolo satirico – osserva la Corte richiamando la sentenza impugnata – “richiede un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera veridicità finalizzate alla critica e alla dissacrazione di personalità di rilievo pubblico istituzionale, e che non abbia alcuna finalità informativa”.

Ne deriva che l’esimente dell’esercizio del diritto di critica e di satira politica ricorre solo “quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l’autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale (Sez. 5, n. 34129 del 10/05/2019, Rv. 277002 – 01; Sez. 5, n. 4695 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 269095 – 01; Sez. 5, n. 3676 del 27/10/2010, dep. 2011, Rv. 249700 – 01)”.

Ed ancora: “Se è vero che a differenza del diritto di cronaca, il diritto di satira, quale modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica, è sottratto al parametro della verità, in quanto esprime, mediante il paradosso e la metafora surreale, un giudizio ironico su un fatto, è anche vero che, appunto per questo, ne ricorre l’esercizio solo se il fatto è espresso in modo apertamente difforme dalla realtà, sicché possa apprezzarsene subito l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico (Sez. 3 civ., n. 14822 del 04/09/2012 (Rv. 623667 – 01)”.

Date queste premesse, il collegio di legittimità ha attribuito all’articolo del ricorrente una natura palesemente informativa per via dell’assenza di qualunque elemento che permettesse ai lettori di attribuire alla critica una dimensione satirica.

D’altro canto, ha osservato che “ai fini del riconoscimento dell’esimente del diritto di critica, e specificamente di critica politica, non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica; sicché, l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli le notizie o le rappresenti in modo incompleto, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati (Sez. 5, n. 7798 del 27/11/2018, dep. 2019, Maritan, Rv. 276026 – 01; Sez. 5, n. 57005 del 27/09/2018, Pieralisi, Rv. 274625 – 01). Sussiste un obbligo di completezza nella informazione, che sola legittima la critica politica”.

Questa completezza, nell’opinione di giudici di legittimità, è mancata poiché nessun dato ulteriore era riportato nell’articolo, oltre a quelli tratti dallo studio di Open Polis, che rappresentasse il senso complessivo dell’attività parlamentare di TG.

Proprio la voluta parzialità della verità raccontata dall’articolista dimostra l’esistenza del dolo di diffamazione poiché funzionale all’espressione del giudizio sprezzante consegnato ai lettori.

Il ricorso è stato dichiarato conseguentemente inammissibile.

Per finire

La sentenza commentata è ineccepibile in punto di diritto.

Ma è pure vero, come diceva Dostoevskiy, che “la tragedia e la satira sono sorelle e vanno di pari passo; tutte e due prese insieme si chiamano verità”.