
La sesta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 34270 depositata il 15 settembre 2022 ha applicato, senza rinvio, la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. nel caso di spaccio di stupefacenti da strada.
Fatto
La Corte di appello competente, in parziale riforma della sentenza di condanna di NM per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, condannava l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.032 di multa.
Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di NM, deducendo i vizi di violazione dell’art. 131-bis c.p. e di illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla insussistenza della particolare tenuità del fatto, peraltro contrastante con la prognosi favorevole – in ragione dell’incensuratezza dell’imputato – posta a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena.
Decisione
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte:
La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione della professionalità dell’attività di spaccio svolta dall’acquirente desunta da due elementi: l’assenza di pregressi rapporti tra il ricorrente ed il cessionario e le modalità della cessione, avvenuta in strada e con modalità repentine.
Ritiene il collegio di legittimità che tale motivazione risulta affetta da un’evidente frattura logica tra la premessa relativa alle modalità, occasionali e poco accorte, della condotta criminosa e la conseguenza che ne è stata tratta in merito allo svolgimento con carattere di professionalità dell’attività di spaccio.
Tale conclusione, infatti, appare frutto di una mera presunzione ed in contrasto con gli elementi di fatto acquisiti al presente procedimento da cui risulta esclusivamente l’avvenuta cessione di una dose di marijuana da parte di NM che, peraltro, è un soggetto incensurato ed immune da ulteriori pregiudizi penali.
Dalla contestazione e dall’esame della motivazione non sembra, inoltre, emergere alcun riferimento ad un carattere oneroso di tale cessione.
All’accoglimento del motivo di ricorso consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lett. i), cod. proc. pen., disponendo il collegio di tutti gli elementi, desumibili dalle sentenze di merito, per l’applicazione della causa di non punibilità (cfr. Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266594).
Ritiene, infatti, il collegio che il fatto può considerarsi di particolare tenuità alla luce delle modalità della condotta criminosa, avuto riguardo alla modesta entità della sostanza ceduta ed al carattere non oneroso della cessione, e non abituale, stante l’incensuratezza di NM che, oltre a non essere gravato da ulteriori pregiudizi penali, come risulta dalla sentenza impugnata, ha documentato lo svolgimento di una attività lavorativa lecita.

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