
Le coordinate teoriche
Una recentissima decisione della Corte di cassazione (Sez. VI, sentenza n. 34271/2022, udienza del 27 aprile) si è soffermata sistematicamente sul reato di frode in processo penale e depistaggio previsto dall’art. 375 cod. pen.
Lo ha definito in questi termini:
- tutela il bene giuridico del corretto funzionamento della giustizia e del processo dal rischio di compromissione prodotto dalle condotte tipiche di soggetti qualificati;
- è un reato proprio e di pericolo concreto;
- la formulazione normativa non contiene indici rivelatori della necessità di una connessione tra il soggetto attivo qualificato e la condotta illecita; si è discusso pertanto se la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia “un elemento essenziale del reato “in via di fatto”, a prescindere dalla connessione tra tale qualità e le attività a cui si correla l’illecito attribuito, e possa considerarsi rientrante negli elementi tipici della fattispecie, anche in situazioni di totale accidentalità della stessa rispetto all’oggetto dell’indagine”;
- si sono formati sul punto due indirizzi: uno favorevole alla tesi estensiva (propenso in sostanza a considerare il depistaggio come un reato di posizione) ed uno contrario;
- il collegio decidente ha aderito al secondo, considerando che l’art. 375 delinea “un reato proprio dell’attività del pubblico ufficiale, o dell’incaricato del pubblico servizio, la cui qualifica preesista alle indagini e sia in rapporto di connessione funzionale con l’accertamento che si assume inquinato, cosicché la condotta illecita deve risultare finalizzata proprio all’alterazione dei dati che compongono l’indagine, o il processo penale, che gli è stato demandato di acquisire o dei quali il pubblico agente sia venuto a conoscenza nell’esercizio della sua funzione e risulti quindi posto in condizione di spiegare il proprio intervento inquinante”.
Sono queste quindi le coordinate teoriche utilizzate dal collegio per decidere il ricorso.
La vicenda
VP, comandante del reparto di polizia penitenziaria presso una casa circondariale, ha subito la misura interdittiva della sospensione dal suo ufficio pubblico in quanto gravemente indiziato per il reato di cui all’art. 375, commi 1, lett. a), e 2, cod. pen. e per il reato di abuso d’ufficio.
Gli era stato contestato di avere impedito, ostacolato e sviato le indagini su benefici indebitamente riconosciuti ad alcuni detenuti (svolgimento di videochiamate irregolari consentite da alcuni operatori penitenziari).
La condotta di VP sarebbe consistita nell’ordine dato a un suo sottoposto di resettare la memoria dei telefoni cellulari in uso al settore colloqui e, dopo il rifiuto dell’interessato, di averlo fatto lui stesso.
La sua richiesta di riesame al tribunale competente è stata respinta.
Il suo difensore ha fatto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione.
La decisione
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso per infondatezza.
Hanno ritenuto puntuale ed esaustiva la motivazione dell’ordinanza del TDR che valorizzava i dati desumibili dalle informative di resto dalle quali emergeva che:
- un operatore di polizia penitenziaria in servizio nel reparto comandato da VP aveva rilevato e denunciato varie irregolarità nello svolgimento delle videochiamate dei detenuti durante il periodo pandemico;
- un altro operatore aveva segnalato a VP di avere riscontrato che la rubrica telefonica dei cellulari usati per le videochiamate era vuota ed era stato da lui rimproverato per avere insinuato sospetti ingiustificati;
- era emerso che lo stesso VP aveva deliberatamente resettato la memoria di uno smartphone pur essendo consapevole che essa conteneva le prove di videochiamate illegittime;
- in punto di elemento soggettivo, VP sapeva che erano in corso indagini giudiziarie, che il vicecomandante del reparto aveva ordinato il mantenimento dei dati contenuti nella memoria dello smartphone, che la cancellazione della memoria avrebbe impedito di identificare i destinatari delle videochiamate illegittime.
Il collegio ha quindi escluso vizi di motivazione.
Lo stesso ha fatto per la pretesa violazione di legge, attenendosi alle coordinate illustrate in precedenza.
Ha ritenuto infatti che la condotta tenuta dal ricorrente pubblico ufficiale era connessa all’indagine in corso.
Infatti, sebbene non gli fosse stato delegato (comprensibilmente) alcun accertamento dalla Procura competente, “è altrettanto vero che […] era venuto a conoscenza in ragione della sua posizione e nell’esercizio della sua funzione di Comandante del Reparto di Polizia penitenziaria della Casa circondariale […], della esistenza, del peso e della portata di quei dati, della rilevanza che essi avrebbero potuto avere in ordine agli ipotizzati illeciti compiuti all’interno del carcere, e dunque pose in essere la condotta sfruttando la sua posizione e la sua condizione soggettiva, ingerendosi nel procedimento con il compimento di un chiaro intervento inquinante”.
Non rileva che “al momento in cui la condotta fu compiuta, non fosse noto lo specifico il reato per il quale si stava investigando, cioè quale fosse il reato o i reati per cui si stava procedendo; si tratta di un profilo obiettivamente accessorio, in ragione della fluidità della fase delle indagini, dello stato del procedimento, dei molteplici e potenziali sviluppi delle investigazioni, delle strategie del Pubblico Ministero. Ciò che rileva è che al momento in cui è compiuta la condotta di immutazione il soggetto abbia consapevolezza della possibile sua incidenza su una indagine in corso, della valenza inquinante del suo agire rispetto agli accertamenti investigativi, non essendo necessario che il soggetto si rappresenti l’effetto della sua condotta deviante rispetto ad uno specifico reato”.
È peraltro pacifica l’idoneità della condotta: “Nel c.d. depistaggio materiale l’immutazione deve essere artificiosa, cioè deve risolversi […] in un intervento sulla cosa o sulla persona diverso ed ulteriore rispetto agli atti di doverosa conservazione e cura. Si è osservato correttamente che la verifica del requisito della “artificiosità” va effettuata caso per caso, alla stregua del «particolare contesto in cui essa è stata compiuta», ravvisandolo ogniqualvolta l’immutazione «si discosti dalla “normalità” dei comportamenti tenuti in genere». Questo implica «una simulazione o dissimulazione della realtà effettiva, un intervento sulla stessa, in funzione dell’induzione in errore di terze persone, analogamente al significato che il termine artifizio assume nella fattispecie della truffa». La modificazione […] deve essere idonea a sostituire alla realtà effettiva una “artificiosa”, «non coincidente con quella che costituisce la esatta riproduzione delle tracce e delle conseguenze del delitto commesso» (così la dottrina). Una immutazione che deve avere, sul piano oggettivo, una idoneità ingannatoria, da apprezzarsi secondo un giudizio di prognosi postuma”.

Devi effettuare l'accesso per postare un commento.