
La cassazione sezione 5 con la sentenza numero 33940 depositata il 14 settembre 2022 ha esaminato la questione relativa alla ritualità di una contestazione delle circostanze aggravanti senza una enunciazione della condotta in maniera chiara e precisa.
La Suprema Corte nel caso di specie ha rilevato che tali circostanze non risultano contestate in fatto, essendo solo state indicate dal Pubblico Ministero facendo riferimento all’art. 625 nn. 2 e 7 cod. pen., mentre nella descrizione della condotta oggetto della imputazione non sono riportati in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie di furto pluriaggravata.
In conformità ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che può ritenersi rituale una contestazione delle circostanze aggravanti solo nel caso di formulazione dell’imputazione che non sia espressa nell’enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o nell’indicazione della specifica norma di legge che la prevede, ma riporti in maniera sufficientemente chiara e precisa gli elementi di fatto che integrano la fattispecie, consentendo all’imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi.
In breve, nel caso in cui gli elementi costitutivi di una circostanza aggravante siano caratterizzati da profili valutativi che non sono esplicitati nell’imputazione, la medesima circostanza – che non può essere contestata in fatto – non può in effetti «ritenersi contestata» all’imputato (ivi; cfr. pure, sempre alla luce di quanto chiarito da Sez. U. n. 24906/2019, cit., Sez. 5, n. 33523 del 20/06/2019, Atia, Rv. 276590 – 01, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all’art. 576, comma 5-bis, cod. pen.; Sez. 5, n. 49142 del 30/09/2019, Zhelyazkov, Rv. 278052 – 01, in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 617- quinquies, comma 2, cod. pen., in relazione art. 617-quater, comma 4, cod. pen.).
Ed ancora sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, n. 7541 del 25/11/2021 -dep. 02/03/2022- Mezzina, Rv. 282982 Sez. 1, n. 51260 del 08/02/2017, Archinito, Rv. 271261; Sez. 6, n. 4461 del 15/12/2016, dep. 2017, Quaranta, Rv. 269615; Sez. 2, n. 14651 del 10/01/2013, Chatbi, Rv. 255793; Sez. 6, n. 40283 del 28/09/2012, Diaji, Rv. 253776; Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, Fornaro, Rv. 242027; si veda anche quanto precisato da Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436).
Infine, nel caso di una sentenza di condanna, che ravvisi una circostanza aggravante mai contestata, in parte qua è pronunciata in violazione di disposizioni concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e, dunque, proprio nella parte relativa a tale statuizione è affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., annoverata dall’art. 179 cod. proc. pen. tra le figure di nullità assoluta, come tale insanabile e rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento (cfr. Sez. 2, n. 11953 del 29/01/2014, D’Alba, Rv. 258067 – 01; cfr. pure Sez. 5 , n. 11412 del 19/01/2021, Papandrea, Rv. 280748 – 01).

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