Dichiarazioni dell’indagato alla polizia giudiziaria senza assistenza del difensore: sono inutilizzabili (di Vincenzo Giglio)

La vicenda

Una donna straniera proveniente in automobile dalla Francia in compagnia di un uomo anch’egli straniero è fermata da dipendenti della Guardia di Finanza appena entrata nel territorio italiano.

Nel portabagagli della vettura vengono trovati 19 kg di marijuana e 25 grammi di hashish. Nella pochette della donna sono trovati tre grammi di cocaina e 600 euro in contanti.

In conseguenza di questi fatti le viene applicata la misura della custodia cautelare in carcere, confermata dal tribunale del riesame.

Il suo difensore ricorre per cassazione deducendo un unico motivo fondato sulla violazione di legge e il difetto di motivazione.

Rileva l’inutilizzabilità delle dichiarazioni confessorie ed accusatorie del compagno della sua assistita, poiché rese alla polizia giudiziaria in assenza del difensore e dell’interprete, non riversate in un verbale sottoscritto dal dichiarante, riportate esclusivamente nella comunicazione della notizia di reato e senza che se ne possa desumere la spontaneità.

Il ricorso è stato assegnato alla quarta sezione penale che lo ha definito con la sentenza n. 29980/2022 (udienza dell’8 luglio 2022).

La decisione

Il collegio decidente ha chiarito in premessa il significato da attribuire all’art. 350, comma 7, c.p.p. secondo il quale “La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’art. 503, comma 3”.

Ha rilevato che esiste un orientamento interpretativo di legittimità per il quale “«Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l’indagato abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell’immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini)» (Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, Rv. 280242) e «Sono utilizzabili, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza per l’applicazione di misure cautelari, le spontanee dichiarazioni rese da un coindagato alla polizia giudiziaria senza l’assistenza del difensore, non verbalizzate ma raccolte in un’annotazione di servizio o in un’informativa di reato, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di rendere le stesse» (Sez. 3, n. 15798 del 30/04/2020, Rv. 279422-02)”.

Ha constatato tuttavia che a tale primo orientamento si oppone un secondo per il quale “«Sono inutilizzabili le dichiarazioni, non verbalizzate né sottoscritte, rese dall’indagato alla polizia giudiziaria e da questa riportate in un’annotazione redatta ai sensi dell’art. 357, comma 1, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha specificato che, stante il generale divieto di utilizzabilità delle dichiarazioni dell’indagato in difetto delle garanzie di cui all’art. 64 cod. proc. pen., in via d’eccezione, è consentita l’utilizzabilità procedimentale e dibattimentale ancorché, in questo secondo caso, nei limiti di cui all’art. 503, comma 3, cod. proc. pen. soltanto delle dichiarazioni dal medesimo spontaneamente effettuate, purché abbiano costituito oggetto di rituale verbalizzazione a norma dell’art. 357, comma 2, cod. proc. pen.)» (Sez. 1, n. 37316 del 09/09/2021, Rv. 281909) e «Sono inutilizzabili le dichiarazioni non verbalizzate né sottoscritte, rese dall’indagato alla polizia giudiziaria e da questa riportate in un’annotazione redatta ai sensi dell’art. 357, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad utilizzazione delle dichiarazioni in sede cautelare in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che anche nel caso in cui il dichiarante, non ancora raggiunto da indizi di reità, sia una persona informata sui fatti, l’omessa verbalizzazione delle sue dichiarazioni ne determina l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 191 cod. proc. pen., per violazione del divieto implicito stabilito dalla legge di acquisirle in assenza di formale verbalizzazione)» (Sez. 6, n. 56995 del 06/11/2017, Rv. 271747»)”.

Conclusa questa prima rassegna, il collegio ha considerato che le norme decisive per la soluzione della questione giuridica sono contenute non, come affermato dal ricorrente, nel settimo comma dell’art. 350 ma nei commi quinto e sesto secondo i quali, rispettivamente: “Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini; e “Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza da’ fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.

La situazione regolata da queste due norme è esattamente corrispondente a quella verificatasi nel caso concreto: “Infatti, le dichiarazioni in questione sono state rese dal coindagato, colto dalla polizia giudiziaria in flagrante reato (per il quale è previsto l’arresto obbligatorio) di detenzione di diciannove chilogrammi di droga, senza assistenza di Difensore, e non risultano verbalizzate ma soltanto incluse nella comunicazione di notizia di reato al P.M.”.

I giudici di legittimità hanno conseguentemente ritenuto applicabile il principio di diritto più volte affermato dalla Corte di cassazione (si veda, da ultimo, Sez. 1, sentenza n. 37316/2021, Rv. 281909) secondo il quale “Sono inutilizzabili le dichiarazioni, non verbalizzate né sottoscritte, rese dall’indagato alla polizia giudiziaria e da questa riportate in un’annotazione redatta ai sensi dell’art. 357, comma 1, cod. proc. pen.”.

Hanno conclusivamente annullato l’ordinanza impugnata, demandando al giudice di rinvio di verificare se la gravità indiziaria nei confronti della ricorrente superi la prova di resistenza, ciò rimanga anche senza le dichiarazioni rese a suo carico dal coindagato.

Considerazioni finali

La questione giuridica affrontata dalla sentenza commentata è, come si è visto, una delle tante per le quali la Corte di cassazione, cioè il giudice al quale l’Ordinamento giudiziario ha assegnato il compito di assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, propone soluzioni differenti e conflittuali tra loro.

Non è il meglio che ci si possa augurare se si considera un valore la prevedibilità dell’interpretazione ma si deve comunque riconoscere che l’attribuzione di un significato alle norme non è quasi mai assimilabile ad un’equazione matematica: non può quindi stupire che l’operato del giudice possa fare emergere risposte differenti, tutte o almeno alcune astrattamente plausibili.

Stupisce invece che, a fronte di più opzioni interpretative, si possa scegliere deliberatamente quella che elimina o minimizza una garanzia voluta dal legislatore ed espressa con parole di significato chiaro.

I due commi dell’art. 350 c.p.p. considerati decisivi nella sentenza qui commentata dicono in modo piano qualcosa di altrettanto piano: la polizia giudiziaria può chiedere e ricevere dall’indagato, anche se in stato di arresto o di fermo, notizie e indicazioni che siano utili per la prosecuzione delle indagini; può farlo sia in presenza che in assenza del difensore ma se si verifica questa seconda condizione, quelle notizie e quelle indicazioni non possono essere documentate e utilizzate.

Regole chiare, quindi, fortunatamente fatte proprie dal collegio della quarta sezione penale: eppure, anche di recente, sia diversi collegi della stessa sezione che sezioni differenti, continuano a disapplicarle e, facendolo, pongono nel nulla una garanzia essenziale del procedimento penale.

Altro che certezza del diritto.