
Nel corso del 2021 57 detenuti si sono tolti la vita.
Da gennaio ad agosto di quest’anno i suicidi sono stati 59 e 15 di essi sono avvenuti nel solo mese di agosto.
Mauro Palma, Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, proprio ieri ha pubblicato su Questione Giustizia “Note e riflessioni sui sucidi in carcere“, reperibile a questo link.
Ha detto benissimo tutto quello che c’era da dire e non è davvero il caso che aggiunga nulla.
Voglio però ricordare che, al di là dello sconcerto che così tante persone affidate alla custodia dello Stato si tolgano la vita, la morte per suicidio di un detenuto può generare conseguenze a carico dello Stato che non ha fatto ciò che doveva per proteggere la sua vita.
È significativa in questo senso la sentenza emessa il 19 marzo 2020 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), prima sezione, nella causa Fabris e Parziale c. Italia (ricorso n. 41603/2013).
I due ricorrenti erano parenti di un uomo detenuto in un penitenziario italiano, tossicodipendente e affetto da plurime e gravi patologie legate alla sua dipendenza.
La sua ultima carcerazione iniziò il 29 aprile 2004. Il 30 maggio 2005 fu trovato morto nella sua cella.
I periti incaricati dell’autopsia affermarono che la morte di A (così è identificato il detenuto nella sentenza) fu causata da un’insufficienza cardio-respiratoria acuta causata a sua volta dall’azione di energia elettrica. Ipotizzarono che tale energia potesse provenire da un dissuasore ad impulsi elettrici azionato da un terzo ma non esclusero che la vittima avesse volontariamente inalato una sostanza gassosa che l’aveva portata alla morte.
Emerse di seguito, nell’ambito del procedimento penale contro ignoti aperto dopo il decesso, che pochi minuti prima della morte l’agente penitenziario SR aveva fornito al deceduto una cartuccia di gas, invitandolo a farci attenzione poiché conosceva la sua abitudine di inalare il gas delle cartucce.
Fu anche disposta una nuova perizia sulle cause della morte e questa volta la conclusione fu che le lesioni sul corpo della vittima non erano compatibili con una elettrocuzione. A era in realtà morto a causa di un’aritmia acuta, verosimilmente provocata dall’inalazione volontaria di gas, e aggravata dalla grave fibrosi miocardica, dipendente dal suo abuso di alcol e droga, di cui soffriva.
Nel 2009 il procuratore della Repubblica chiese l’archiviazione del procedimento, essendo chiaro nella sua opinione che la morte era stata provocata da una condotta imprevedibile del detenuto per la quale non si poteva ipotizzare alcuna responsabilità del personale carcerario.
I ricorrenti si opposero all’archiviazione e il GIP in effetti non la dispose delegano ulteriori accertamenti al PM.
Nel 2010 il PM iscrisse nel registro degli indagati il direttore del carcere, il medico responsabile e il direttore dei servizi penitenziari con l’accusa di omicidio colposo.
Nel 2012 il PM chiese nuovamente l’archiviazione e questa volta il GIP la dispose poiché nel frattempo il reato contestato si era estinto per prescrizione. Rilevò comunque che era stato dimostrato che il decesso di A fosse stato causato dall’inalazione volontaria del gas ma era comunque problematica l’attribuzione della responsabilità agli indagati poiché un loro intervento impeditivo del suicidio sarebbe stato esigibile solo in presenza di precise e dimostrate segnalazioni di rischio che nel caso di specie mancavano.
La Corte EDU ha espresso le valutazioni che seguono:
- ha considerato ricevibile il ricorso dello zio paterno di A e irricevibile quello della cugina, ritenendo che la parentela in quarto grado non sia sufficiente per la legittimazione all’azione;
- ha considerato realizzato il requisito dell’esaurimento delle vie interne di reazione alla violazione (per le motivazioni si rinvia alla lettura della sentenza);
- sull’obbligo positivo di salvare la vita: “la prima frase dell’articolo 2 della Convenzione obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in maniera volontaria e irregolare, ma anche ad adottare le misure necessarie per la protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. La Corte ha dunque il compito di determinare se, nelle circostanze del caso di specie, lo Stato abbia adottato tutte le misure richieste per impedire che la vita di A. fosse inutilmente messa in pericolo”;
- “l’articolo 2 della Convenzione può, in alcune circostanze ben definite, porre a carico delle autorità l’obbligo positivo di adottare in via preventiva delle misure di ordine pratico per proteggere l’individuo da altri o, in alcune circostanze particolari, da se stesso (Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII, Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, § 68, CEDU 2002-VIII, e Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, § 89, CEDU 2001-III)”;
- “in molte cause in cui il rischio proveniva non da atti criminali compiuti da terzi ma da atti di autolesionismo commessi da un detenuto, la Corte ha concluso che sulle autorità gravava un obbligo positivo, in quanto sapevano o avrebbero dovuto sapere che vi era un rischio reale e immediato che la persona attentasse alla propria vita. Nelle cause in cui ha accertato che le autorità erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza di tale rischio, essa ha successivamente esaminato se le stesse avessero fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente aspettarsi da loro per prevenirlo. (Keenan, sopra citata, § 93, CEDU 2001 e Fernandes de Oliveira c. Portogallo [GC], n. 78103/14, § 110, 31 gennaio 2019). Perciò, la Corte determina, tenendo conto di tutte le circostanze di una determinata causa, se il rischio in questione fosse reale e immediato”;
- “nulla nel fascicolo indica – né d’altronde il ricorrente lo suggerisce – che il decesso di A. sia stato provocato intenzionalmente da terzi. Nella fattispecie, la questione che si pone è piuttosto se le autorità si siano sottratte al loro obbligo positivo di proteggere la vita del nipote del ricorrente, tenuto conto della sua situazione personale. La Corte osserva inoltre che quest’ultimo, come hanno constatato le autorità nazionali, non è probabilmente deceduto a seguito di un atto volontario di automutilazione, ma piuttosto per effetto dell’uso improprio di una sostanza pericolosa, di cui era entrato in possesso in maniera regolare. Essa constata inoltre che, sebbene affetto da disturbi del comportamento legati alla sua assuefazione all’alcool e alle droghe, A. non aveva mai evidenziato tendenze suicide e non soffriva di disturbi mentali gravi (si vedano, mutatis mutandis, Troubnikov, sopra citata, § 73, e, a contrario, Fernandes de Oliveira, sopra citata, § 124, 31 gennaio 2019)”.
- “Sebbene la vittima non si trovasse in una situazione di vulnerabilità particolare a causa del suo stato mentale, rimane comunque il fatto, secondo la Corte, che la sua tossicodipendenza cronica, associata a disturbi del comportamento legati al consumo di sostanze che danno assuefazione e il suo stato di salute fragile, ne facevano un soggetto particolarmente vulnerabile, il che poteva richiedere una maggiore sorveglianza rispetto agli altri detenuti. La Corte considera in effetti che il pericolo derivante dalla tendenza patologica ad abusare di sostanze tossiche che danno assuefazione e potenzialmente letali, come il gas, può essere equiparabile, in alcune circostanze, al rischio di automutilazione e di suicidio”;
- “La Corte deve pertanto esaminare se le autorità sapessero o avrebbero dovuto sapere che vi era un rischio reale e immediato che A. mettesse in pericolo la propria integrità fisica e, in caso affermativo, se abbiano fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente attendersi da esse per prevenire tale rischio (Keenan, sopra citata, § 93). Nella fattispecie, la Corte constata che le autorità penitenziarie conoscevano la situazione di A. e la sua tendenza patologica all’assuefazione, dato che quest’ultimo era stato molte volte incarcerato. A questo proposito, si deve osservare che la cartella clinica del carcere di Venezia descriveva A. come una persona che necessitava costantemente di sostanze psicoattive, nonostante il trattamento di disintossicazione che gli era stato somministrato. Si deve anche osservare che il comportamento pericoloso della vittima, legato al consumo di sostanze che creano dipendenza, era stato più volte sanzionato dalle autorità penitenziarie”;
- “il nipote del ricorrente era costantemente seguito da parte dei medici del carcere di Venezia, i quali, fin dall’inizio della detenzione, avevano messo in atto dei trattamenti di disassuefazione farmacologica e psicologica. Inoltre, ad A. venivano somministrati dei farmaci allo scopo di curare le patologie da cui quest’ultimo era affetto. Per quanto riguarda, in particolare, la fibrosi miocardica che aveva verosimilmente comportato l’arresto cardiaco di A., tale patologia era stata diagnosticata per la prima volta in occasione della perizia dell’11 settembre 2007, e non era dunque nota alle autorità prima del decesso. Non si può perciò considerare che queste ultime disponessero di elementi tali da condurle a ritenere che A. corresse, rispetto a qualsiasi altro detenuto tossicodipendente, un rischio potenzialmente più elevato di subire delle conseguenze letali dall’uso di droghe ed altre sostanze (si veda, mutatis mutandis, Marro, decisione sopra citata, §§ 43 44)”;
- “Per quanto riguarda i precedenti comportamentali della vittima, la Corte osserva che le autorità penitenziarie sono intervenute senza indugio allo scopo di chiarire le circostanze nelle quali avevano avuto luogo gli episodi del 18 marzo e del 12 maggio 2005, e che le stesse hanno adottato misure di precauzione con particolare riguardo alle modalità di somministrazione dei farmaci (paragrafo 8 supra). Per quanto riguarda i fatti avvenuti il 12 maggio 2005, ossia l’inalazione di gas da parte di A., riferita da un agente penitenziario, la Corte osserva che il nipote del ricorrente è stato immediatamente preso in carico da un medico e che è stata condotta un’indagine da parte del consiglio di disciplina del carcere. La Corte non può considerare che le conclusioni del consiglio di disciplina, motivate alla luce delle dichiarazioni dell’interessato e della relazione redatta dal medico che attestava l’assenza di segni evidenti di intossicazione da gas, fossero irragionevoli o ingiustificate, e che le autorità abbiano avuto torto a non mettere in atto misure di restrizione particolari come un accesso limitato alle cartucce di gas o un potenziamento della sorveglianza”;
- “A questo proposito, la Corte rammenta che le autorità devono adempiere alle loro funzioni rispettando la dignità e la libertà dell’uomo. Perciò, la Corte ha ammesso che delle misure eccessivamente restrittive e che violano l’autonomia individuale della persona senza una giustificazione adeguata possono sollevare dei problemi in riferimento agli articoli 3, 5 e 8 della Convenzione (Keenan, sopra citata, § 92, e Fernandes de Oliveira, sopra citata, § 112). 87. Inoltre, è opportuno osservare che A. non aveva dato alcun segno di sofferenza fisica o mentale nei giorni immediatamente precedenti il suo decesso. Per di più, il suo consumo di cartucce di gas, che era sempre stato equiparabile a quello degli altri detenuti del carcere, non era aumentato durante questo stesso periodo (paragrafo 27 supra). La Corte ne deduce che le autorità non avevano alcun motivo di prevedere un rischio immediato che il nipote del ricorrente agisse in maniera tale da mettere in pericolo la propria vita o la propria integrità fisica”;
- “Tenuto conto di quanto precede, e tenendo presente che l’obbligo positivo che incombeva allo Stato deve essere interpretato in modo da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo, la Corte conclude che non è stato accertato, da una parte, che le autorità sapessero o avrebbero dovuto sapere che sussisteva un rischio reale e immediato per la vita di A. e, dall’altra, che non abbiano adottato le misure che si poteva ragionevolmente attendersi da esse. 89. Pertanto, non vi è stata violazione dell’elemento sostanziale dell’articolo 2 della Convenzione”;
- “Sull’obbligo di condurre un’indagine effettiva: quando vi è stato il decesso di una persona in circostanze per le quali lo Stato può essere considerato responsabile, l’articolo 2 della Convenzione implica per quest’ultimo il dovere di assicurare, con ogni mezzo di cui dispone, una reazione adeguata – giudiziaria o di altro tipo – affinché il quadro legislativo e amministrativo instaurato ai fini della protezione della vita sia effettivamente attuato e affinché, se del caso, le violazioni del diritto in questione siano represse e sanzionate. In tutti i casi in cui un detenuto decede in condizioni sospette e in cui la causa di tale decesso è riconducibile a un’azione o a un’omissione degli agenti o dei servizi pubblici, le autorità hanno l’obbligo di condurre d’ufficio una «indagine ufficiale ed effettiva» di natura tale da permettere di accertare la causa del decesso e, se del caso, di individuarne gli eventuali responsabili e di permettere che siano sanzionati; si tratta essenzialmente, per mezzo di una tale indagine, di assicurare l’applicazione effettiva delle leggi interne che proteggono il diritto alla vita e, nelle cause in cui sono implicati degli agenti o degli organi dello Stato, di garantire che questi ultimi debbano rendere conto dei decessi avvenuti sotto la loro responsabilità (De Donder e De Clippel, sopra citata, §§ 61 e 85; si vedano anche Mahmut Kaya c. Turchia, n. 22535/93, §§ 106-107, CEDU 2000-III, İlhan c. Turchia [GC], n. 22277/93, § 63, CEDU 2000-VII, McKerr c. Regno Unito, n. 28883/95, § 148, CEDU 2001-III, Kelly e altri c. Regno Unito, n. 30054/96, § 114, 4 maggio 2001, Shumkova c. Russia, n. 9296/06, § 109, 14 febbraio 2012, e Volk, sopra citata, § 98)”.
- “L’obbligo procedurale derivante dall’articolo 2 esige in particolare che l’indagine sia condotta con una ragionevole celerità (Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia [GC], n. 24014/05, § 178, 14 aprile 2015 e Troubnikov, sopra citata, § 88). Una risposta rapida delle autorità quando si tratta di indagare su un decesso potenzialmente causato dall’azione o dall’omissione di agenti o di servizi pubblici può, in genere, essere considerata essenziale per preservare la fiducia del pubblico nel rispetto del principio di legalità e per evitare qualsiasi parvenza di connivenza o di tolleranza relativamente ad atti illegali (mutatis mutandis, Armani Da Silva c. Regno Unito [GC], n. 5878/08, § 237, 30 marzo 2016). Perciò, il semplice trascorrere del tempo può non solo nuocere ad una indagine, ma anche compromettere definitivamente le possibilità che quest’ultima abbia esito positivo (mutatis mutandis, Mocanu e altri c. Romania [GC], nn. 10865/09 e altri 2, § 337, CEDU 2014 (estratti)”.
- “Applicazione dei predetti principi nel caso in esame: la Corte ritiene che le autorità avessero il dovere di condurre un’indagine effettiva sulle circostanze del decesso del nipote del ricorrente. Quest’ultimo si trovava, in quanto detenuto, sotto il controllo e la responsabilità delle autorità penitenziarie quando è deceduto in circostanze sospette. L’indagine era necessaria, da una parte, per stabilire la causa della morte e per escludere la possibilità di un incidente o di un atto criminale e, dall’altra, per verificare se le autorità fossero in qualche modo responsabili di non avere impedito un tale atto (si vedano, mutatis mutandis, Volk, sopra citata, § 99, e Castro e Lavenia c. Italia (dec.), n. 46190/13, 31 maggio 2016, § 73)”;
- “La Corte osserva che il ricorrente lamenta la mancanza di celerità e di effettività dell’indagine, che ha determinato a suo parere l’archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, l’impossibilità di far perseguire i responsabili del decesso del nipote. La Corte rileva che alcuni agenti della polizia penitenziaria sono intervenuti sul posto immediatamente dopo i fatti e hanno condotto le prime indagini allo scopo di raccogliere tutti gli elementi di prova pertinenti. Lo stesso giorno il procuratore ha avviato un’indagine penale. L’autopsia sul corpo della vittima è stata condotta il giorno dopo il decesso e ha dato luogo a una prima perizia medico-legale, la cui relazione è stata depositata sette mesi dopo. La Corte rileva inoltre che, alla luce delle conclusioni di questa prima perizia, le indagini sono state orientate in un primo tempo verso la tesi della morte causata da terzi a seguito dell’utilizzo di un dissuasore a impulso elettrico, soprattutto alla luce della presenza sul corpo della vittima di ferite compatibili con una elettrocuzione. Soltanto all’esito di una seconda perizia disposta dalla procura il 13 luglio 2006 le autorità inquirenti hanno optato per la tesi dell’intossicazione da gas derivante da un atto volontario della vittima. Questa tesi era peraltro corroborata dagli altri elementi raccolti nel corso dell’indagine come le testimonianze di S.R. e dei vari rappresentanti della amministrazione penitenziaria, il contenuto della cartella clinica e del registro penitenziario delle sanzioni disciplinari. La seconda parte dell’indagine preliminare, a decorrere in particolare dalla decisione del giudice per le indagini preliminari del 1° ottobre 2009, è stata pertanto dedicata alla ricerca di elementi che potessero confermare la tesi della negligenza dei rappresentanti dell’amministrazione penitenziaria”;
- “La Corte considera anzitutto che le conclusioni errate della prima perizia medico-legale relative alla causa del decesso non possano determinare l’ineffettività dell’inchiesta (si veda, a contrario, T. c. Turchia, n. 26129/95, §§ 150-153, CEDU 2001 III (estratti)). Infatti, esse non sono il risultato di lacune nell’organizzazione e nella realizzazione dell’autopsia e non hanno impedito né un’analisi meticolosa, obiettiva e imparziale di tutti gli elementi pertinenti, né di tenere conto di tutte le possibili piste di indagine. Peraltro, il ricorrente non indica che vi siano state lacune palesi nell’indagine, né sembra considerare che le autorità inquirenti abbiano trascurato degli elementi fondamentali della causa. Inoltre, la Corte non perde di vista che l’autopsia suddetta si è svolta in presenza di un perito scelto dal ricorrente, il quale non ha in alcun momento contestato le conclusioni dei periti nominati dalla procura, e ha sostenuto a sua volta, durante la prima fase dell’indagine, la tesi del decesso causato dall’azione di terzi basandosi su queste stesse conclusioni (paragrafo 15 supra)”;
- “Per quanto riguarda la celerità dell’inchiesta, la Corte constata che quest’ultima è durata circa sette anni e sette mesi. Essa osserva inoltre con il ricorrente che l’indagine ha avuto un rallentamento significativo soprattutto nella sua ultima fase, ossia tra la decisione del giudice per le indagini preliminari che disponeva il proseguimento delle indagini, in data 1° ottobre 2009, e la seconda richiesta di archiviazione formulata il 25 luglio 2012, sebbene alcuni atti procedurali siano stati compiuti durante questo periodo dall’autorità inquirente (si vedano i paragrafi 24 e 25 supra).Comunque sia, in considerazione dell’entità degli elementi di prova raccolti nel corso delle indagini e dell’attività della procura e dell’amministrazione penitenziaria, la Corte ritiene che il rallentamento suddetto non sia sufficiente per mettere in discussione l’effettività dell’indagine nel suo complesso (a contrario, tra altre, Fernandes de Oliveira, sopra citata, § 139). Per quanto riguarda, in particolare, l’estinzione dell’azione penale, la Corte osserva che il giudice per le indagini preliminari, pur avendo disposto l’archiviazione del procedimento in quanto i fatti erano prescritti, ha indicato che le indagini condotte non avevano fatto emergere negligenze da parte delle autorità penitenziarie, che potessero portare a ritenerle responsabili per le loro azioni od omissioni. Pertanto, nulla lascia intendere che la prescrizione dei fatti, sebbene deplorevole, abbia impedito de facto il compimento di atti di indagine fondamentali per la ricerca della verità o abbia reso impossibile la condanna dei responsabili del decesso di A., in violazione delle esigenze procedurali dell’articolo 2 della Convenzione. A questo proposito, la Corte rammenta che questa disposizione non implica in alcun modo il diritto per un ricorrente di far perseguire o condannare penalmente dei terzi né un obbligo di risultato che presupponga che qualsiasi azione penale deve chiudersi con una condanna, o addirittura con la pronuncia di una determinata pena (Özel e altri c. Turchia, nn. 14350/05, 15245/05 e 16051/05, § 187, 17 novembre 2015, e Nicolae Virgiliu Tănase, sopra citata, § 185)”;
- Conclusioni: “Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene che le autorità italiane abbiano agito con la diligenza richiesta dall’elemento procedurale dell’articolo 2 della Convenzione. Essa ritiene inoltre che il ricorrente sia stato sufficientemente coinvolto nel processo investigativo, soprattutto ai fini della sua partecipazione ad alcuni atti procedurali e alla possibilità di opporsi alle richieste di archiviazione della procura (paragrafi 12, 14, 15, 22 e 28). Inoltre, il rallentamento osservato nel corso di quest’ultima non è sufficiente per far concludere che lo Stato convenuto sia responsabile a titolo dell’obbligo procedurale che ad esso deriva dall’articolo 2 della Convenzione. Pertanto, non vi è stata violazione dell’elemento procedurale dell’articolo 2 della Convenzione nelle circostanze del caso di specie”.
Questa è in sintesi la sentenza della Corte EDU e, senza girarci troppo intorno, dico subito che la trovo eccessivamente e ingiustificatamente protezionistica a favore dello Stato convenuto e incoerente nelle conclusioni tratte a fronte di elementi conoscitivi che ben avrebbero potuto giustificare un esito diverso.
La decisione ha però l’innegabile pregio di ricordare alle parti e a tutti noi gli obblighi (e i principi che li sorreggono) cui sottostà uno Stato che prenda in custodia un essere umano, soprattutto se appartenente ad una fascia vulnerabile.
Obblighi derivanti da fonti interne e sovranazionali, non graziose concessioni legate alla sensibilità e all’umore delle autorità carcerarie o negoziabili secondo gli input politici e i sentimenti popolari.
È bene non dimenticarsene.

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