
La frase che fa da titolo a questo post fu pronunciata tre anni fa da Davide Ermini, vicepresidente del CSM, all’indomani dell’esplosione del cosiddetto “caso Palamara” (a questo link).
Parole ugualmente preoccupate furono dette da Giuseppe Cascini, già PM a Roma e attuale componente del CSM: “La stragrande maggioranza dei magistrati, per fortuna, è fatta da persone serie, che lavorano, con rigore e senza protagonismi. Purtroppo però, comportamenti di singoli che hanno violato le regole deontologiche, soprattutto se non sanzionati con tempestività e rigore, finiscono per gettare discredito su tutta la categoria” (a questo link).
Nette anche le convinzioni di Paola Braggion, anch’ella magistrato e attuale componente del CSM: “La mia professione e, in questo momento, il ruolo di consigliere superiore sono espressione della mia vocazione cristiana e francescana, perché l’amministrazione della giustizia è e deve essere un servizio ai cittadini e perché ciò che io sono e che professo deve informare ogni mia attività […] La professione di giudice comporta l’applicazione delle leggi e la valutazione del caso concreto rispetto al precetto normativo. Non è l’ambito proprio della correzione fraterna” (a questo link).
Un po’ più dialogica e flessibile (forse anche con una punta di protezionismo) risulta la posizione di Maria Tiziana Balduini, magistrato e componente del CSM: “Anche a costo di apparire in minoranza, reputo che il Csm sia un organo di alta amministrazione, anche se fra le funzioni ve n’è una, quella disciplinare, che ha natura giurisdizionale. Non occorre impegnare il termine “politicità” per affermare che occorre operare le scelte con consapevolezza, comprendendone il valore per la vita delle Istituzioni e dell’intera magistratura. La rilevanza costituzionale del Csm risiede nella circostanza che gli atti di gestone che riguardano i magistrati, risultando potenzialmente lesivi della loro indipendenza, vanno preservati da un esercizio diretto del potere politico. Da qui il concetto di organo di garanzia, che mi appare assai più confacente. Mi rafforza nel convincimento pensare che una natura diversa, con rilievo politico, non sembra comunque avere attecchito in Consiglio nel significato auspicato, dal momento in cui l’odierno comune sentire attribuisce invece al termine il valore – non nobile – di “schieramento sistematico di parte, per appartenenza”, piuttosto che di declinazione del funzionamento concreto della giustizia” (a questo link).
Due giorni addietro abbiamo parlato di una decisione della Sezione disciplinare del CSM che, a torto o ragione, ha destato un notevole scalpore (qui il post del 3 settembre).
Questo secondo post ha un duplice scopo: verificare se quella decisione sia stata un unicum o ve ne siano altre ad essa assimilabili; verificare il modo in cui i quattro autorevoli componenti dell’organo di autogoverno hanno dato seguito alle opinioni espresse pubblicamente nel loro delicatissimo ruolo di membri della Sezione disciplinare.
Come nel precedente post, abbiamo condotto la nostra verifica utilizzando come materia prima il Massimario delle decisioni disciplinari del CSM per l’anno 2021 (scaricabile a questo link e comunque già allegato al post del 3 settembre).
Nella selezione del campione di decisioni che sarà di seguito esposto, ci siamo fatti guidare da alcuni criteri: abbiamo preso in considerazione l’ultimo massimario disponibile, volendo privilegiare la giurisprudenza più recente; abbiamo selezionato quasi solo provvedimenti di liberazione dagli addebiti perché ci è ovviamente sembrato che eventuali prassi protezionistiche sarebbero emerse in questo insieme; abbiamo scelto i provvedimenti che ci sono parsi – e qui, naturalmente, l’opinabilità della nostra scelta aumenta di molto – più distanti dal sentire comune o dal ciò che normalmente accade in altri ambiti giudiziari e disciplinari.
Sulla base di questi criteri, abbiamo scelto le pronunce che seguono.
Sentenza n. 124/2021 (presidente Ermini, estensore Cascini)
La nozione di “grave scorrettezza” ha carattere ‘elastico’; pertanto, il giudice disciplinare nel valutare la gravità della condotta deve valutare il contesto storico sociale in cui i fatti si sono verificati.
Ordinanza n. 152/2021 (presidente Ermini, estensore Braggion)
Non integra l’illecito disciplinare della reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario per scarsa rilevanza del fatto la condotta del PM che in una sola occasione consulta il S.I.C.P. per conoscere il numero di procedimento, i soggetti iscritti nel registro degli indagati, la qualificazione giuridica del fatto di reato e il P.M. assegnatario del procedimento iscritto in esito a una denuncia presentata dal marito laddove i dati in tal modo acquisiti non siano stati impropriamente utilizzati e, dunque, non si è determinata una grave lesione del regolare adempimento delle disposizioni di servizio e, stante l’assenza di clamore mediatico e l’unicità e occasionalità dell’episodio, non è stata scalfita l’immagine del magistrato ed il prestigio di cui il medesimo deve godere nell’ambiente in cui lavora.
Ordinanza n. 81/2021 (presidente Ermini, estensore Braggion)
Non integra l’illecito disciplinare del reiterato grave ed ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del magistrato che deposita alcuni provvedimenti con ritardi reiterati e gravi laddove, effettuando una valutazione ex post e in concreto, la condotta posta in essere risulti inoffensiva non avendo leso l’immagine e il prestigio di cui deve godere il magistrato anche in quanto i ritardi sono stati rilevati solo a seguito di ispezione.
Ordinanza n. 109/2021 (presidente Ermini, estensore Marra)
Non configura l’illecito disciplinare del comportamento che, in violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, equilibrio, riserbo e rispetto della dignità della persona arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti la condotta del pubblico ministero che iscrive nel registro degli indagati un omonimo, ingenerando in tal modo la sottoposizione a processo di altro soggetto, qualora lo scambio di persona sia stato determinato dall’oggetto dell’accertamento penale Tale condotta, poi, non può comunque essere addebitata al Procuratore della Repubblica per il sol fatto di essere cointestatario del fascicolo dovendo costui poter fare affidamento nel lavoro dei suoi collaboratori.
Ordinanza n. 50/2021 (presidente Ermini, estensore Braggion)
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori che ha omesso di richiedere la cessazione della misura della permanenza in casa allorquando si accerti ex post che l’omissione è stata in concreto inoffensive in quanto: non ha determinato alcun discredito per l’ordine giudiziario essendo emersa solo in sede di ispezione ministeriale; non è stata presentata istanza di riparazione per ingiusta detenzione; il fatto non ha avuto eco o risonanza mediatica; non vi è stato alcun pregiudizio per il minore per il quale la prosecuzione si è, invece, rivelata vantaggiosa.
Ordinanza n. 68/2021 (presidente Ermini, estensore Cascini)
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del giudice del dibattimento che dispone la scarcerazione dell’imputato oltre il termine di durata massima custodiale avuto riguardo al limitato numero di protrazione della misura custodiale rispetto alla pena definitiva; all’unicità dell’episodio nella carriera del magistrato; alla mancata compromissione dell’immagine del magistrato, essendo stato accertato il ritardo solo in sede di ispezione ministeriale.
Sentenza n. 140/2021 (presidente Ermini, estensore Balduini)
Non integra l’illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, per scarsa rilevanza del fatto, la condotta del GIP, intervenuto nella sequenza procedimentale per occuparsi di una singola parentesi, che ha determinato una ritardata scarcerazione, laddove l’accertamento dell’illecito è avvenuto dopo oltre tre anni a seguito di ispezione ministeriale e, quindi, la condotta non ha creato alcun discredito per l’ordine giudiziario.
Proviamo a riassumere così quello che abbiamo capito di questa piccola casistica: la grave scorrettezza è un concetto elastico; non c’è nulla di male se una PM dà un’occhiata al SICP per controllare lo stato di un procedimento sorto da una denuncia del marito; va ugualmente bene se un magistrato deposita provvedimenti con ritardi gravi e reiterati; nessun problema se un PM iscrive nel registro degli indagati non la persona da indagare ma un suo omonimo; non c’è ragione di dolersi se un PM dimentichi la scadenza di una misura a carico di un minore e non ne chieda la revoca; non c’è da strepitare se un giudice del dibattimento o un GIP scarcerino in ritardo un imputato detenuto.
Proviamo anche a sintetizzare le argomentazioni poste a sostegno di queste conclusioni: anche se un PM ha consultato indebitamente il procedimento che interessa al marito, quello che davvero conta è che non se ne è servita impropriamente, che l’ha fatto una sola volta e che non c’è stato clamore mediatico; anche se un magistrato deposita vari atti in ritardo, quello che conta è che la sua immagine e il suo prestigio sono rimasti inalterati e comunque del fatto si è saputo solo a seguito di un’ispezione; se un PM iscrive nel registro degli indagati la persona sbagliata, quello che conta è che l’errore è stato determinato dall’oggetto dell’accertamento penale e comunque non si può addebitare nulla al Procuratore capo cointestatario del fascicolo perché deve pure poter fare affidamento sull’operato dei suoi sostituti; se un PM dimentica un minore sottoposto alla misura della permanenza in casa, quello che conta è che il fatto era emerso solo dopo un’ispezione, che non è stata presentata alcuna istanza di riparazione per ingiusta detenzione, che è mancata l’eco mediatica e che infine la prosecuzione della misura è stata addirittura vantaggiosa per il minore; se un giudice dibattimentale o un GIP dimenticano in carcere un imputato, quello che conta è che si è saputo della dimenticanza solo a distanza di anni dal fatto e di conseguenza non ne ha sofferto la credibilità dell’ordine giudiziario.
Fin qui i fatti e li offriamo come tali ai lettori ma adesso seguono le opinioni o meglio i dubbi.
Si dice spesso che la valutazione della condotta del magistrato incolpato deve essere fatta ex post e non capiamo perché non debba essere ex ante. Forse perché la valutazione ex post consente di ampliare il novero delle possibili giustificazioni?
Si parla spesso di assenza di danni, di eco mediatica, di discredito. Non capiamo come sia stata verificata questa assenza. Tanto per capirci, qualcuno ha chiesto alle persone che hanno aspettato per anni un provvedimento che non arrivava mai se l’attesa sia stata dannosa per i loro interessi oppure no?
Si afferma che un’iscrizione sbagliata nel registro degli indagati non è questo granché. Si è accertato se su questo concordasse l’indagato sbagliato? Ed è comunque possibile che in un caso del genere non sia incolpabile il sostituto che ha commesso l’errore, non sia incolpabile il suo capo e, in definitiva, nessuno risponda?
Si accenna spesso all’emersione tardiva delle condotte incolpate e la si usa come causa di giustificazione. A noi pare un’aberrazione concettuale e non aggiungiamo nient’altro.
Infine, non riusciamo a scrollarci di dosso la spiacevole impressione che l’intera responsabilità disciplinare sia dominata da una logica profondamente sbagliata: quella cioè che essa operi esclusivamente all’interno del circuito giudiziario e sia del tutto indifferente agli effetti che le condotte dei magistrati producono su chi attende giustizia, quale che sia il suo ruolo.
Dire che è irrilevante che una persona rimanga illegittimamente in carcere è esattamente questo.

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