Affidamento in prova al servizio sociale: può avere luogo in altri Stati dell’Unione europea (di Vincenzo Giglio)

Con la sentenza n. 14799/2022, emessa in esito all’udienza del 18, marzo 2022, la prima sezione penale della Corte di cassazione ha affrontato la questione dell’eseguibilità all’estero, e più precisamente in  un altro Stato parte dell’Unione europea, dell’affidamento in prova al servizio sociale, beneficio penitenziario disciplinato dall’art. 47 dell’Ordinamento penitenziario.

Il collegio, aderendo ad un orientamento interpretativo già presente e consolidato nella giurisprudenza delle prima sezione penale (Sez. I, n. 20977 del 15/06/2020, Rv. 279338; n. 16942 del 25/05/2020, Rv. 279144; n. 15091 del 16/05/2018 dep. 2019, Rv. 275807), ha affermato che “L’esecuzione dell’affidamento in prova al servizio sociale può avere luogo in altro Stato dell’Unione europea che abbia dato attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza, delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, recepita in Italia con d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, in quanto l’affidamento è assimilabile ad una “sanzione sostitutiva” ai sensi dell’art. 2, lett. e), di tale decreto, quale sanzione che “impone obblighi ed impartisce prescrizioni”, compatibili con quelli elencati nel successivo art. 4 e che costituiscono il contenuto del trattamento alternativo al carcere”.

Ha ulteriormente precisato che “la possibilità che, nella fase istruttoria, l’Ufficio esecuzione penale esterna compia in maniera adeguata gli accertamenti funzionali alle determinazioni del Tribunale di sorveglianza non è preclusa dalla prospettiva che, in caso di ammissione, la misura alternativa alla detenzione venga eseguita non in Italia, ma in altro Stato dell’Unione europea. Le richieste e le informazioni provenienti dall’interessato potranno consentire di riscontrare quel collegamento effettivo e quelle condizioni di sperimentazione trattamentale nello Stato estero che debbono essere scrutinati in sede di ammissione dell’affidamento in prova conformemente alle sue finalità. In questa prospettiva è stata posta in evidenza la necessità, nella fase istruttoria – e pertanto delle verifiche in fatto, sempre indispensabili ai fini dell’individuazione dei presupposti per l’accoglimento della richiesta – di un particolare comportamento collaborativo dell’interessato. Esso si può tradursi in un onere informativo caratterizzato da particolare diligenza, che però rimane estraneo all’ambito dell’individuazione delle condizioni, in sede di esecuzione, dei controlli e delle relative competenze. Le attività successive alla decisione in ordine all’esecuzione dell’affidamento in prova all’estero sono regolate, come per le altre misure, dal quadro delle previsioni contenute dal d.lgs. n. 38 del 2016 e non riguardano la pronunzia da adottare secondo le disposizioni di legge”.