
La terza sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza numero 32015 depositata il 31 agosto 2022 ha chiarito che il diniego delle attenuanti generiche non costituisce un rigetto implicito dell’istanza di non punibilità ex articolo 131-bis c.p.
Fatto
L’imputato è condannato al minimo della pena con la sospensione condizionale per il fatto di droga di lieve entità di cui al quinto comma dell’articolo 73 testo unico stupefacenti: quattro mesi di reclusione e una modesta pena pecuniaria.
Il giudice, tuttavia, non motiva sulla richiesta della difesa, secondo cui potrebbe scattare la non punibilità per particolare tenuità, visto che il prevenuto è incensurato e il fatto in giudizio modesto.
Decisione della Corte di cassazione
Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non costituisce un rigetto implicito dell’istanza di non punibilità ex articolo 131-bis c.p.: i parametri di valutazione per la particolare tenuità del fatto sono diversi laddove riguardano pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta ed esiguità del danno.
La motivazione ad hoc, peraltro, è necessaria anche quando l’imputato abbia numerosi precedenti penali.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire infatti implicita motivazione del mancato accoglimento della richiesta dell’imputato di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazione previsti dal comma primo dell’articolo 131-bis c.p. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 45533/2016, Rv 268307)
Nel caso in esame il giudice evidenzia che mancano elementi positivi per riconoscere le generiche ma non fornisce altre specificazioni.
L’esito è l’annullamento con rinvio.

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