Il fatto
SB è un operaio specializzato, dipendente di un’azienda edile impegnata nella costruzione di un pozzo e addetto al tubo spruzza-cemento.
Mentre sono in corso le operazioni di pulitura dell’attrezzo, che consistono nell’inserimento e nel passaggio al suo interno di una palla di spugna, il tubo, malamente fissato al suo supporto, si sposta in modo anomalo. La palla di spugna fuoriesce e colpisce al volto un altro operaio che stava lavorando all’interno del pozzo, causandogli lesioni guaribili in poco meno di quattro mesi.
Il procedimento penale
SB è tratto a giudizio per lesioni colpose e viene condannato sia in primo che in secondo grado.
Il ricorso per cassazione
Il difensore di SB ricorre contro la sentenza del giudice di secondo grado, deducendo in un unico motivo l’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione.
Fa presente che la condanna del suo assistito non sarebbe stata decisa se solo i giudici di merito avessero tenuto conto di importanti elementi conoscitivi acquisiti al processo e precisamente: la testimonianza di AM, operaio responsabile della sicurezza nel cantiere, il quale aveva dichiarato di avere lui stesso collegato il tubo al suo supporto e inserito la palla, escludendo per ciò stesso che SB avesse concorso nella condotta (scorretto fissaggio del tubo) alla quale la pubblica accusa aveva collegato il reato di lesioni; la testimonianza della dr.ssa S dalla quale si è appreso che, per ragioni di sicurezza, l’operaio infortunato non avrebbe dovuto trovarsi all’interno del pozzo mentre si svolgevano le operazioni di pulitura del tubo.
Il difensore conclude rilevando che il giudice d’appello si è limitato a rigettare l’impugnazione senza spiegare perché.
Il PG d’udienza ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La decisione della Corte di cassazione
Il ricorso è stato deciso dalla sezione feriale con la sentenza n. 30629/2022 emessa in esito all’udienza del 2 agosto 2022.
Questa è la motivazione integrale: “La censura svolta nel ricorso non è manifestamente infondata. Tale rilievo esclude l’inammissibilità del ricorso ed impone di rilevare l’intervenuta estinzione del reato per decorso dei termini di prescrizione […] La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezioni ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato impone l’applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato contestato estinto per prescrizione”.
Il commento
Il collegio di legittimità decide l’esito del ricorso sulla base di un indirizzo interpretativo risalente e consolidato che, come si è visto, è stato fissato dalle Sezioni unite penali e non più messo in discussione.
L’indirizzo nasce dal disposto dell’art. 129, comma 2, c.p.p., secondo il quale “Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o non luogo a procedere con la formula prescritta”.
La parola chiave di questa formula è l’aggettivo “evidente” che nel linguaggio comune è usato per descrivere qualcosa che è chiaro e visibile a tutti e sul cui significato non possono esserci dubbi plausibili.
Alla chiarezza di una definizione, tuttavia, non sempre conseguono effetti coerenti.
Nella vicenda in esame c’è un primo fatto chiaro: la contestazione proposta dall’accusa riguarda una specifica condotta collegata all’erroneo fissaggio del tubo; la sua implicazione è che può essere ritenuto colpevole del reato contestato solo chi ha compiuto quell’errore.
C’è un secondo fatto chiaro: nel corso dell’istruttoria un teste ha dichiarato che quella manovra è stata compiuta da lui e non dall’imputato.
E c’è infine un terzo fatto chiaro: la motivazione dei giudici di legittimità non cita alcun elemento che smentisca quella deposizione e dia una concretezza anche minima all’espressione “assenza di elementi univoci” che viene adoperata per giustificare la decisione di far prevalere la prescrizione sull’assoluzione per non avere commesso il fatto.
In sintesi: la situazione processuale sembra tale da rendere possibile e doverosa la constatazione senza alcuno sforzo valutativo della mancata commissione del fatto da parte del ricorrente ma il collegio di legittimità sceglie di cavarsela con una litania giurisprudenziale priva di connessione con quella situazione.
Una spiegazione logica non c’è. Si può solo ipotizzare che la capacità seduttiva della prescrizione, come via di minore impegno esplicativo e di riduzione della durata del giudizio e magari anche come stimolo alla pigrizia intellettuale, abbia fatto l’ennesima vittima.
