Imputato: il diritto a difendersi e proclamarsi innocente non è senza conseguenze (articolo di Riccardo Radi)

La sesta sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 31719 depositata il 24 agosto 2022 ha esaminato la questione della valenza della dichiarazione di innocenza dell’imputato per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Suprema Corte ha stabilito che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione, dell’esclusione o del bilanciamento con le aggravanti.

Nello specifico, la Corte distrettuale aveva ritenuto di valorizzare, al fine di escludere una riduzione di pena nel massimo consentito, l’assenza di segni di ravvedimento dell’imputato.

Si tratta di motivazione non irragionevole né contra ius, perché, se l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133, cod. pen. (Sez. 4, n. 20115 del 04/04/2018, Prendi, Rv. 272747; Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339).

Il riferimento al comportamento processuale negativo contro ogni evidenza costituisce di per sé idonea motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche posto che, anche se l’imputato ha il diritto di difendersi, la pervicacia nel diniego di responsabilità nonostante l’accertatane obiettiva sussistenza è sufficiente motivo di diniego della concessione (Sez. 6, n. 4154 del 28/11/1989 – dep. 1990, Frassoni, Rv. 183817).

Il diritto a difendersi negando gli addebiti – che pure non deve ritenersi in alcun modo pregiudicato o sminuito – non impedisce al giudicante di valutare in modo meno lusinghiero, sul piano della risposta sanzionatoria ed ai sensi dell’art. 133, comma 2, n. 3 cod. pen., la posizione di colui il quale si ostina a negare l’evidenza rispetto a quella di chi ammette gli addebiti.

Ciò è stato del resto recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che la condotta processuale dell’imputato che mantenga un atteggiamento “non collaborativo” può giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; ed ha osservato che se l’esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazione false rese a propria difesa dall’imputato, ciò non equivale affatto a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28388 del 21/04/2017, Leo e altri, Rv. 270339).