Rapina impropria: configurabile anche quando la violenza o minaccia si realizzino in luoghi diversi da quello di sottrazione del bene e nei confronti di persona diversa dal derubato. Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza n. 30999/2022, udienza dell’11 agosto 2022 (scritto di Riccardo Radi)

La decisione citata nel titolo ha dato modo alla Suprema Corte di ribadire alcuni consolidati indirizzi a proposito della rapina impropria.

I giudici di legittimità hanno confermato che la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, con la conseguenza che per la configurazione del reato non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, bastando che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale idoneo a realizzare la condizione di quasi flagranza e tale da non interrompere il nesso di contestualità dell’azione complessiva posta in essere al fine di impedire al derubato di rientrare in possesso della refurtiva o di assicurare al colpevole l’impunità.

La violenza prevista dall’art. 628 cod. pen. può consistere anche in una semplice spinta o in un semplice urto nella vittima (Sez. II, n. 8765 del 07/05/1985, Esposito, Rv. 170623 – 01) e, come già ricordato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l’unitarietà dell’azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l’impunità (da ultimo, Sez. VII, n. 34056 del 29/05/2018, Belegrouh, Rv. 273617 – 01).

Pertanto si ribadisce che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all’art. 628 cod. pen. è integrata da ogni energia fisica adoperata dall’agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una “vis corporis corpori data“, ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell’agente e senza l’aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con uno strumento atto allo scopo, ma anche in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., tra le tante, Sez. II, sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D’Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 18/12/2012, Fadda Mereu, Rv. 255199; Sez. II, sentenza n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini Massimo, Rv. 279587; Sez. II, sentenza n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli Giovanni, Rv. 279813).

Alla luce di tali principi, deve perciò essere ribadito che ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria il divincolarsi ed anche il semplice strattonamento costituiscono violenza in quanto implicano l’impiego di un’energia fisica al fine di vincere la resistenza opposta dalla persona alla fuga del ladro, restando irrilevanti il grado di resistenza e l’intensità della violenza (cfr., tra le non massimate, Sez. IV, sentenza n. 40026 del 27.10.2021, PG in proc. Abbaghan Said; sez. VII, ordinanza n. 34276 del 18.6.2021, Jabir Otmane; Sez. VII, ordinanza n. 43041 del 27.6.2017, Martini).