
Nel precedente post sull’argomento, si è preannunciato un esame della motivazione dei giudici palermitani di secondo grado.
Si mantiene fede all’impegno e si inizia dalle considerazioni sul ruolo della politica.
La Corte di assise di appello palermitana avvia la motivazione (pagg.1258-1263) con un prologo, a sua volta focalizzato inizialmente sul “ruolo della politica”, “come era inevitabile che fosse per il tenore stesso con cui è stato confezionato il capo d’accusa”.
In un ambito così preliminare ci si aspetterebbe un approccio cauto e attendista ma gli estensori non sono di questo avviso e manifestano immediatamente la convinzione che li guiderà nelle parti successive della motivazione.
Ecco in che termini: “sotto accusa la politica lo è stata in questo processo esplicitamente, e in persona di due suoi autorevoli esponenti, attinti dall’imputazione di avere concorso al reato di minaccia a Corpo politico dello Stato […] l’uno (DELL’UTRI) come intermediario, che si sarebbe proposto inizialmente (in epoca successiva all’omicidio LIMA) ed in luogo di quest’ultimo, come interlocutore dei vertici di Cosa Nostra per mediarne la pretesa di ottenere i benefici pretesi come condizione per la cessazione delle stragi: un’accusa che però è caduta già all’esito del giudizio di primo grado; e poi, rinnovando tale interlocuzione, dopo gli arresti di Vito CIANCIMINO e di Salvatore RIINA, così agevolando il progredire della “trattativa” Stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando i responsabili mafiosi della trattativa nel loro proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista; e segnatamente, agevolando materialmente la ricezione di tale minaccia presso alcuni destinatari della stessa ed in particolare, da ultimo, favorendone la ricezione da BERLUSCONI Silvio dopo il suo insediamento come Capo del Governo: accusa che, come si vedrà, sconta un’insuperabile carenza di prova dell’ultimo passaggio (una sorta di “ultimo miglio” del percorso probatorio d’accusa) della sequenza fattuale necessaria per poter validare l’ipotesi accusatoria secondo cui DELL’UTRI, dopo avere intrattenuto reiterati contatti con l’emissario di Cosa Nostra, identificato nella persona di MANGANO Vittorio, avrebbe veicolato la minaccia di cui questi era latore fino al Presidente del Consiglio e quindi al Governo in carica. Una carenza che non può essere compensata dal rifiuto opposto da Silvio BERLUSCONI – avvalendosi (su consiglio dei suoi legali) della facoltà di non rispondere che la legge gli riconosceva in forza del combinato disposto degli artt. 371, comma 2 lett. b) e 210, comma 6, c.p.p. – di sottoporsi all’esame testimoniale che era stato disposto da questa Corte su specifica richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (tale richiesta era stata avanzata dalla difesa dell’imputato DELL’UTRI, rivendicando il proprio diritto a fare esaminare un teste a discarico la cui versione dei fatti, alla luce della pronuncia di condanna e del percorso logico probatorio su cui la Corte di primo grado aveva ritenuto di fondare quella pronuncia, aveva assunto una rilevanza potenzialmente decisiva dal punto di vista della difesa, per smentire la prospettazione accusatoria) […] L’altro esponente politico di rilievo a sedere sul banco degli imputati, Calogero MANNINO, era accusato di essere stato addirittura l’autore della condotta che avrebbe innescato la trattativa con i vertici dell’organizzazione mafiosa, istigando per così dire gli istigatori (MORI, DE DONNO e SUBRANNI) ad aprire un canale di comunicazione con i predetti vertici, condotta finalizzata a sollecitare eventuali richieste di Cosa Nostra per fare cessare la programmata strategia omicidiario-stragista, già avviata con l’omicidio dell’on. Salvato LIMA, e che aveva inizialmente previsto l’eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso MANNINO; ed accusato poi di avere esercitato indebite pressioni per fare ottenere ai detenuti mafiosi provvedimenti favorevoli in ordine all’applicazione del 41 bis (che era una delle principali richieste avanzate da Cosa Nostra nel quadro di un’azione più complessiva di ricatto allo Stato). La posizione del MANNINO è stata stralciata, e il separato procedimento a suo carico è stato definito con sentenza del 4.11.2015 del GUP presso il Tribunale di Palermo che lo ha assolto con la formula “per non aver commesso il fatto come ascrittogli”; assoluzione che è stata confermata in appello (con sentenza n. 3920/2019 del 22.07.2019) ed è passata in cosa giudicata avendo la Corte di Cassazione, come si vedrà, dichiarato inammissibile il ricorso proposto al P.G. (v. sentenza n. 1156 dell’11.12.2010). Ma ampio spazio è stato dedicato nella motivazione della decisione impugnata alla prima delle due condotte contestate, per il ruolo decisivo che essa avrebbe avuto nello sviluppo della vicenda, pur ritenendo il giudice di prime cure di dover derubricare quella condotta a mero antecedente causale del successivo iter realizzativo del reato per cui si procede.
Il tentativo del P.G. in questa sede di rilanciare l’ipotesi accusatoria che attribuiva al MANNINO un ruolo propulsivo dell’intera vicenda non ha trovato conforto adeguato, ad avviso di questa Corte, nelle risultanze acquisite […] E un terzo non meno autorevole uomo politico, il Senatore Nicola MANCINO, Ministro dell’Interno all’epoca dei fatti di causa, è stato attinto dal sospetto di essere stato il terminale della trattativa avviata da MORI e DE DONNO con Vito CIANCIMINO e autorizzata da RIINA. Un sospetto ingenerato dalle propalazioni improbabili di Massimo CIANCIMINO che si riportava ad asserite elucubrazioni del padre e a indicazioni desunte dai sui scritti, nonché a tardive propalazioni di Giovanni BRUSCA, che per la prima volta nel 2001- quando già era edotto delle testimonianze rese da MORI e DE DONNO al processo di Firenze – fece il nome di MANCINO come terminale della trattativa, asserendo che come tale gli fosse stato indicato da Salvatore RIINA la seconda volta che ebbe a parlargli della vicenda del c.d. “papello”.
Un sospetto che è sfociato “solo” nell’imputazione elevata nei riguardi del Senatore MANCINO per il reato di falsa testimonianza (per avere negato, deponendo al processo a carico di MORI e OBINU, di avere mai saputo dei contatti intrapresi dai Carabinieri del R.O.S. con Vito CIANCIMINO; e delle lagnanze espresse al riguardo dal Ministro MARTELLI; e ancora per avere negato di avere saputo nulla delle recondite motivazioni che avrebbero portato alla sua designazione per la carica di Ministro dell’Interno del Governo AMATO in luogo del Ministro uscente, Vincenzo SCOTTI), da cui è stato assolto con ampia formula.
Ma il ruolo e i volti della politica evocati in questo processo erano anche altri, come poteva evincersi già da ammiccamenti del costrutto accusatorio (come quelli che dietro l’accusa di avere concorso al reato, rivolta a uomini delle istituzioni come il Capo della Polizia Vincenzo PARISI e al Vice direttore generale del D.A.P., Francesco DI MAGGIO, entrambi deceduti, in relazione a vicende come l’avvicendamento dei vertici del DAP, con la cacciata del Direttore Nicolò AMATO e la sostituzione anche del suo vice con il predetto DI MAGGIO), inevitabilmente chiamavano in causa le più alte cariche dello Stato, nel tessere l’ordito probatorio che avrebbe dovuto sostenere l’accusa: che poi era, in definitiva, quella di avere assecondato scelte che, per quanto motivate dalla finalità di stemperare la tensione e di prevenire ulteriori recrudescenze della violenza mafiosa, si sarebbero tradotte in una manifestazione di debolezza dello Stato, con l’effetto di corroborare il proposito dei vertici mafiosi di perpetuare o rinnovare la minaccia.
Sotto questo profilo, la prospettazione accusatoria s’inerpicava lungo un crinale ad avviso di questa Corte assai sdrucciolevole in partenza.
Avere ipotizzato anche nei confronti di eminenti personalità istituzionali, come il Ministro CONSO o il Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCALFARO, un concorso “oggettivo” alla realizzazione del reato, o un cedimento alla minaccia mafiosa, con il risultato di dover compiere poi acrobazie dialettiche per affrancarli da un giudizio postumo di responsabilità penale (facendosi leva sulla genuinità delle intenzioni o sull’avere ignorato i retroscena più inquietanti) è, a parere di questa Corte, oltre che ingeneroso e fuorviante, frutto di un errore di sintassi giuridica”.
Qui finisce il “fatto”, cioè la motivazione, e iniziano le opinioni di chi scrive.
Un manifesto più che un’anticipazione: la Corte affronta fin dall’inizio la parte essenziale dell’imputazione (sia all’interno del thema probandum che, ancor più, nella rappresentazione mediatica), intendendosi per tale il concorso di uomini delle istituzioni nella minaccia mafiosa portata al Governo, e ne proclama l’inconsistenza probatoria.
Riconosce che il residuo segmento di ipotetica responsabilità di Dell’Utri sopravvissuto al primo grado “sconta un’insuperabile carenza di prova dell’ultimo passaggio (la Corte allude alla mancata dimostrazione da parte dell’accusa dell’avere il Dell’Utri riferito al premier Berlusconi le minacce di cui sarebbe stato latore Vittorio Mangano, NdA)”.
Ricorda l’assoluzione definitiva di Calogero Mannino con la formula per non avere commesso il fatto e la conseguente irrimediabile perdita dell’ulteriore segmento della contestazione che lo voleva primo propulsore e istigatore della trattativa con lo scopo di salvarsi la vita dopo essere finito nel mirino di Cosa Nostra e stigmatizza il tentativo del PG di rilanciare la stessa accusa senza essere in grado di fornire elementi giustificativi.
Menziona Nicola Mancino, raggiunto dal sospetto di essere stato la sponda istituzionale dell’iniziativa degli uomini del ROS di aprirsi una breccia nelle fila di Cosa Nostra e avviare una trattativa con reciproche concessioni tra questa e lo Stato, e rileva non solo l’imputazione sottostimata (falsa testimonianza piuttosto che concorso nella minaccia) ma anche l’assoluzione dell’interessato con la piu ampia formula liberatoria.
Accenna al coinvolgimento del Capo della Polizia Vincenzo Parisi e del vicedirettore del DAP Francesco Di Maggio, entrambi deceduti, e li accomuna al Capo dello Stato Oscar Luigi Scalfaro e al ministro della Giustizia Giovanni Conso e non esita a descrivere un crinale assai sdrucciolevole già ai primordi dell’accusa.
Così come non esita a qualificare costoro, in particolare gli ultimi due, come eminenti personalità istituzionali nei confronti dei quali anche la sola ipotesi di un concorso oggettivo nel reato o comunque di un cedimento alla minaccia mafiosa è possibile solo a costo di acrobazie dialettiche ed errori di sintassi giuridica.
Sono parole e concetti chiari e definitivi che equivalgono ad un requiem di quella parte essenziale dell’imputazione di cui si parlava in apertura.
Eppure, con un ulteriore e altrettanto inaspettato scarto, gli estensori inseriscono questo passaggio nel corpo della parte di motivazione di cui si sta parlando: “Detto questo, gli esiti dell’accusa nei riguardi di influenti esponenti del mondo della politica e dell’imprenditoria votatasi anche alla politica sono forse meno troncanti di quanto non dica il responso processuale finale nei riguardi dei due imputati menzionati. E sono tutto sommati coerenti alla storia dei tormentati rapporti tra mafia e politica, addicendosi loro la tonalità del grigio”.
Per tutto ciò che si è detto questo periodo, peraltro inserito incomprensibilmente subito dopo la rampogna al PG, sembra una nota stonata.
Si possono fare solo ipotesi sulle sue ragioni giustificatrici.
Sembra a chi scrive che con quelle parole, cui sono seguite altre dello stesso tenore in parti successive della motivazione, la Corte abbia voluto cautelarsi dal rischio di apparire troppo schierata contro l’accusa.
Ha avvertito la pochezza – talvolta, addirittura, la temerarietà – della tesi della procura palermitana e l’ha correttamente riconosciuta e presentata come tale ma, al tempo stesso, ha voluto comunque accreditare e rilanciare l’immagine della zona grigia. Questo è ciò che si ricava dal segmento di motivazione preso qui in considerazione che, a dispetto della sua brevità, è tra i più significativi dell’intera narrazione della Corte palermitana

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