Cucinare fuori orario dà carisma e potere: storie del 41-bis (di Vincenzo Giglio)

Nel 2018 il sociologo francese Didier Fassin ha pubblicato per Feltrinelli il saggio “Punire. Una passione contemporanea”.

Al centro della sua ricerca ci sono tre domande: che cosa c’è da punire? Perché abbiamo bisogno di punizioni? E contro chi?

La tesi di Fassin è che la punizione non segue a logiche necessariamente razionali e, nella sua declinazione contemporanea, contiene un quantum di afflittività e sofferenza che non è altrimenti spiegabile se non ipotizzando l’esistenza e il profondo radicamento di una vera e propria passione punitiva.

Una visione assai simile è stata offerta da Luca Santa Maria in un suo saggio del 2017 dal titolo “Piccolo manifesto per un programma di idee sul diritto e il processo penale”, consultabile a questo indirizzo: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5206-piccolo-manifesto-per-un-programma-di-idee-sul-diritto-e-il-processo-penale.

Una conferma empirica della lucidità e della correttezza delle tesi di Fassin e Santa Maria si ha attraverso l’osservazione del trattamento ordinariamente riservato ai detenuti sottoposti al regime regolato dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario in quanto considerati socialmente pericolosi in misura elevata.

Si potrebbe obiettare che non è corretto verificare l’ipotesi di una crudeltà di sistema lì dove sono massime le esigenze di difesa sociale.

Ma sarebbe un’obiezione fuorviante poiché, al contrario, la tenuta democratica dello Stato di diritto si apprezza meglio dove maggiori sono le tentazioni e le occasioni di deragliamento dai binari dei principi e dei valori su cui si fonda il suo ordinamento.

Fatta questa premessa, si resta anzitutto colpiti dai ripetuti interventi demolitori della Corte costituzionale in questi ultimi anni e dalle occasioni che li hanno giustificati in relazione al regime dell’art. 41-bis.

La Consulta si è dovuta occupare della cottura dei cibi, delle telefonate e dei colloqui, dello scambio di oggetti tra detenuti, perfino della sottoposizione a visto di censura della corrispondenza tra i detenuti  e i loro difensori.

In tutti questi casi le sue decisioni hanno comportato la rimozione di limiti e divieti che non avevano nulla a che fare con il contenimento della pericolosità dei detenuti sicché si configuravano come automatismi irragionevoli.

Si dovrebbe convenire che non è un bel segnale quando il giudice delle leggi intravede ripetutamente profili di incostituzionalità nella stessa norma.

La questione non finisce qui.

Perché, a dispetto del messaggio complessivo che le decisioni della Corte costituzionale hanno inviato al legislatore e ai giudici, si continua ad assistere a prassi applicative che sembrano avere una prospettiva punitiva piuttosto che rieducativa.

Si è considerato quindi legittimo (sebbene, in alcuni dei casi che seguono, i provvedimenti della magistratura di sorveglianza siano stati annullati in sede di legittimità): vietare l’acquisto di quotidiani che riportino cronache locali della zona di provenienza del detenuto (non è bene che abbia conoscenza delle dinamiche criminali che lo interessano e avrebbe comunque l’occasione di verificare se siano stati eseguiti i suoi ordini criminali); vietare la ricezione di libri spediti dall’esterno (idem come sopra); vietare l’uso dei lettori di CD-DVD (averlo non è un diritto); vietare i colloqui con figlio anch’egli detenuto (ragioni di sicurezza); negare l’incontro con un ministro del culto dei testimoni Geova (ragioni di sicurezza); negare la dieta vegetariana chiesta dal detenuto per ragioni religiose (perché no); negare l’accesso alla procreazione assistita (non rientra nella nozione di profilassi e cura della salute); vietare le attività necessarie per il conseguimento di titoli avanzati di studio (il detenuto potrebbe incrementare in tal modo il proprio prestigio criminale).

Si potrebbe proseguire ma gli esempi fatti sono già eloquenti e quindi ci si limita ad un ultimo caso risolto di recente dalla prima sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 30244/2022.

I fatti sono semplici: un detenuto al 41-bis ha ottenuto dal magistrato di sorveglianza l’autorizzazione, in deroga a disposizioni regolamentari vigenti, all’acquisto di generi alimentari in sopravvitto (cioè a sue spese e scegliendo da una lista approvata dalla direzione del carcere in cui è ristretto) e di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie previste dal regolamento d’istituto.

Il DAP (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) ha impugnato quel provvedimento ma il tribunale di sorveglianza lo ha confermato.

Il ministero della Giustizia, non pago, ha fatto ricorso per cassazione.

L’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ha rilevato che l’acquisto di alimenti in sopravvitto potrebbe essere inteso come manifestazione tale da aumentare il carisma e lo spessore criminale del detenuto.

Lo stesso – ha osservato – vale per la possibilità di cucinare in qualsiasi orario che determinerebbe “la crescita di “potere reale” e di prestigio criminale dei detenuti più facoltosi, misurabili anche attraverso la disponibilità di generi alimentari “di lusso”, grazie ai quali aggregare il consenso di altri detenuti”.

La Cassazione ha spazzato via la prima argomentazione, limitandosi ad osservare che il sopravvitto è un’opportunità offerta a tutti i detenuti e sarebbe irragionevole e vessatorio precluderla ai ristretti sottoposti al regime ex art. 41-bis. Non è neanche vero che si possano acquistare beni illimitatamente perché i limiti esistono così come non è vero che si possano acquistare beni di lusso perché, al contrario, tale tipologia di beni non è inserita nel sopravvitto. Il ricorso sul punto è stato respinto.

Sulla seconda questione, quella della cucina senza limiti di orario, la Cassazione ha annullato con rinvio, chiedendo al tribunale di sorveglianza di accertare se fosse consentita per i detenuti ordinari.

Se lo fosse, è facile prevederlo, sarà respinto anche il secondo motivo di ricorso per le stesse ragioni del primo.

Qualche ultima considerazione prima di chiudere.

L’ispirazione di fondo delle prassi applicative prese in esame può essere sintetizzata in una precisa sequenza ideologica: chi sta al 41-bis è pericoloso > chi è pericoloso lo è sempre e qualunque suo comportamento deve essere interpretato nel senso della pericolosità > chi è pericoloso lo resterà a vita e non ha senso concedergli chance di recupero e cambiamento > dunque, più vita gli si nega, meglio si protegge la società.

Ok, chiaro, ma non è quello che dice la Costituzione, anche questo deve essere chiaro, così come è chiaro che Fassin e Santa Maria avevano ragione.

E ancora: come si concilia la posizione espressa in giudizio dall’Avvocatura dello Stato con gli orientamenti ripetutamente espressi dalla Professoressa Cartabia sia nella sua attuale veste di ministra della Giustizia che nel precedente ruolo di presidente della Corte costituzionale? Non sarebbe meglio raccordarsi?