90 giorni e non sentirli: ancora nuove perle giudiziarie in materia di indennizzo da ingiusta detenzione (articolo di Riccardo Radi)

Magari penserete che abbia una psicosi ossessiva riguardo all’ingiusta detenzione.

E se siete proprio malpensanti, vi convincerete che ce l’ho con i giudici.

Giusta la prima, sbagliata la seconda.

Sono in effetti ossessionato dall’ingiusta detenzione perché non passa giorno senza che mi passi davanti un caso di qualcuno che, dopo aver subito l’orrore della detenzione ingiusta, subisca poi una sorta di vittimizzazione secondaria da parte di chi, avendo il compito istituzionale di alleviare gli effetti di quell’orrore, ne nega addirittura l’esistenza o ne minimizza gli effetti in modo intollerabile.

E no, non ce l’ho con i giudici perché sono giudici, ce l’ho e tanto con quelli di loro che dimenticano in un cassetto, non dico l’umana solidarietà che non sono tenuti a provare, ma la razionalità valutativa fondata su un esame corretto e completo degli atti necessari per la decisione.

Diamo insieme un’occhiata a quello che dice la quarta sezione penale nella sentenza n. 25343 del 4 luglio 2022.

I giudici di legittimità hanno deciso un ricorso presentato da un cittadino che, avendo subito un’ingiusta detenzione (circa tre mesi) e avendo richiesto il riconoscimento della giusta indennità, ha incassato con l’amarezza del caso il rigetto della sua domanda.

Il collegio della Cassazione dice cose semplici e comprensibili a chiunque.

Il giudice di merito che ha respinto la domanda ha fatto un errore più che vistoso.

Anziché confrontarsi con la sentenza di assoluzione dell’interessato, ha tenuto conto soltanto delle argomentazioni usate nell’ordinanza cautelare che gli è costata l’arresto.

È più chiaro adesso?

Uno che è stato privato ingiustamente della libertà chiede l’indennità dovutagli per legge e chi decide lo fa valorizzando il provvedimento cautelare piuttosto che la sentenza di assoluzione che è stata sostanzialmente ignorata.

Pensateci: è come se un aspirante chef, presentatosi a MasterChef proponendo una pietanza sublime (un’amatriciana rivisitata, fate conto), venisse scartato perché gli è stata trovata una macchia di sugo sul grembiule, siamo a questi livelli.

Ecco perché la Cassazione è stata costretta a ricordare che: “va ben tenuto presente che il giudice della riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio sull’imputazione e può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in questo; mentre un più ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate”.

E ha poi continuato così: “La prima implicazione di tale principio è che il giudice della riparazione deve confrontarsi con la sentenza assolutoria per individuare quali comportamenti l’istante abbia effettivamente tenuto, perché accertati con tale decisione; mentre deve confrontarsi con l’ordinanza cautelare per cogliere la rilevanza sinergica di quel comportamento. Palesemente erroneo è quindi il provvedimento che assuma a base del proprio giudizio fatti e condotte per come descritte dal giudice cautelare, senza curarsi di verificare cosa sia sopravvissuto al giudizio sull’imputazione della ricostruzione operata in sede di indagini preliminari (o comunque provvisoriamente).

Ne consegue una sorta di indicazione metodologia: il giudice della riparazione deve manifestare nella motivazione il ‘dialogo’ intessuto con il giudice dell’assoluzione.

Orbene, di tutto ciò non vi è traccia nel provvedimento impugnato.

Non vi è alcuna segnalazione dei fatti accertati con la sentenza di assoluzione; ed anzi, dopo un ambiguo riferimento a ciò che è emerso nel processo, si ripetono i richiami a quanto esposto nell’ordinanza cautelare, sino al punto di definire apertamente come illecite le condotte tenute dal T. in palese contrasto, quindi, con la pronuncia assolutoria, che ha acclarato l’insussistenza del reato”.

Che dire?

Si rimane ammutoliti, quasi rassegnati di fronte a tanta insipienza e ci consola, per modo di dire, solo il sarcasmo di Stanislaw Jerzy Lec: “Perfino nel suo silenzio c’erano errori linguistici”.