Ma a nuje che ce ne fotte? Come la Cassazione valuta i danni da ingiusta detenzione (articolo di Riccardo Radi)

Sei stato arrestato ingiustamente e la tua vita è stata sconvolta avendo avuto ripercussioni a livello familiare, affettivo, lavorativo e psicologico.

Bene è tutto vero ma per gli Ermellini si applica la legge del Menga, chi l’ha presa se la tenga.

Queste le conclusioni in sintesi dell’elaborata motivazione della sentenza numero 28375 della Cassazione sezione 4 depositata il 19 luglio 2022.

Al professionista che si è dovuto dimettere dalle cariche societarie e rinunciare a svariati incarichi professionali, che ha avuto serie ripercussioni nella vita affettiva e familiare oltre alla evidente depressione da detenzione non spetta nulla in più del mero calcolo aritmetico.

Queste le conclusioni della cassazione che respinge le richieste di un professionista incarcerato ingiustamente per 23 giorni e indennizzato con la somma di euro 5.429,09, ovvero quanto corrispondente al parametro aritmetico (euro 235,83 x 23).

Argomenta la Suprema Corte che per costante giurisprudenza di legittimità il danno all’immagine da discredito sociale patito non può essere ristorato separatamente da quel che risulta con il criterio aritmetico, adottando i criteri comunemente adoperati in materia di risarcimento, trattandosi di conseguenze fisiologiche naturalmente connesse alla detenzione.

Anche la sindrome depressiva non è stata ritenuta costituire circostanza particolare idonea di per sé ad incrementare l’indennizzo liquidato in base al solo criterio aritmetico, trattandosi di una ripercussione frequentemente presente in situazione di ingiusta detenzione (così Sez. 3, n. 13602 del 13/02/2008, Pagano, Rv. 239683).

Ed è stato specificato, sul punto, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, le ripercussioni psichiche da quest’ultima derivanti vanno autonomamente indennizzate solo ove diano luogo ad un danno alla salute ossia ad una lesione psichica permanente, diversamente restando ricomprese nella de-terminazione dell’indennizzo in base al calcolo aritmetico (Sez. 3, n. 15665 del 10/3/2011, Min. Economia, Rv. 250004).

E’ stato anche chiarito che il giudice, nel liquidare con criterio equitativo il quantum dell’indennizzo dovuto, non è tenuto ad una analitica motivazione in riferimento ad ogni specifica voce di danno, essendo sufficiente che egli dia conto dei profili pregiudizievoli apprezzati, e di tutte le circostanze che hanno condotto alla conclusiva determinazione equitativa dell’indennizzo; determinazione la quale si rende suscettibile di sindacato sotto l’aspetto della motivazione solo sotto il profilo della intrinseca ragionevolezza del risultato cui è pervenuta (Sez. 4, n. 2815 del 11/5/2000, Salamone, Rv. 216937).

A differenza della riparazione per errore giudiziario di cui agli artt. 643 e ss. cod. proc. pen. che, oltre alla riparazione commisurata alla durata della eventuale espiazione della pena, comprende anche “le conseguenze personali e familiari derivanti della condanna” la riparazione per l’ingiusta detenzione non consente di estendere l’indennizzo ad aspetti non direttamente riconducibili alla custodia cautelare ingiustamente subita.

Ebbene, se questo è l’univoco quadro giurisprudenziale di riferimento, che il giudice della riparazione richiama alle pagg. 2-3 del provvedimento impugnato, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato ne abbia fatto buon governo e pertanto sia immune da censure.

Per i 23 giorni di ingiusta privazione della libertà personale patiti dallo S. il giudice della riparazione ha ritenuto che gli andassero liquidati 5424,09 euro, ovvero quanto corrispondente al parametro aritmetico (euro 235,83 x 23) e che non vi fossero aumentati o riduzioni da dover operare all’esito della dovuta valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso.